Il mancato collegamento da remoto è assenza ingiustificata passibile di sanzione disciplinare

9 Aprile 2024
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Il mancato collegamento da remoto per le attività di istituto, possono condurre al licenziamento del dipendente pubblico quale assenza ingiustificata protratta per oltre tre giorni, a nulla rilevando le eccezioni sollevate, ma non provate, circa l’irregolare funzionamento degli strumenti informatici a disposizione mai contestati nel periodo di assenza ingiustificata. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n. 8731/2024) ha confermato il licenziamento del dipendente pubblico per assenza ingiustificata così come espressamente previsto dall’art.55-quater, lett. b) del d.lgs. 165/01.

La vicenda

Un insegnante di ruolo, assente dal collegamento in “dad” (didattica a distanza) con i propri studenti per quattro giorni, ha ricevuto prima una lettera di contestazione e poi è stato licenziato, per l’ipotesi tipizzata dall’art. 55-quater, lett. b) del d.lgs. 165/01 ai sensi del quale si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni”. Il dipendente, quindi, impugnava il licenziamento davanti al giudice del lavoro, ma sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte di appello hanno confermato il licenziamento. In particolare, non veniva accolta la tesi della tardività della contestazione disciplinare pervenutagli successivamente alla data di audizione, in quanto il dipendente nel ricevere la contestazione non ha segnalato la sua tardività, né ha richiesto una nuova audizione, né ha presentato giustificazioni scritte. Per i giudici di appello, infatti, il mancato collegamento in “dad” equivale ad una assenza dal lavoro non addebitabile all’Istituto datore, né per l’asserito irregolare funzionamento degli strumenti informatici di cui il dipendente non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account pretesamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risulta registrata alcuna tempestiva segnalazione o richiesta di ausilio e, di conseguenza, è stata considerata proporzionata la sanzione espulsiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il dipendente per avere erroneamente i giudici di appello ritenuto l’inconfigurabilità di una lesione del diritto di difesa del ricorrente essendo rimessa al datore di lavoro la facoltà di consentire una nuova audizione una volta consumato, per la tardività della notifica della contestazione disciplinare, il termine fissato per l’espletamento della fase tipizzata del procedimento disciplinare.

La conferma del licenziamento

Per la Cassazione l’eccezione sulla nullità del procedimento disciplinare è infondata. Non è, infatti, sostenibile la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui, una volta decorsa, per la tardiva notifica della contestazione disciplinare, la data fissata per l’audizione a difesa, gli sarebbe stata preclusa qualsiasi iniziativa (la segnalazione della tardività, la richiesta di una nuova audizione o la presentazione di giustificazioni scritte) utile all’esercizio del diritto di difesa stante il disposto dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, rimetterebbe al datore di lavoro la fissazione di una nuova audizione, così che l’inerzia a riguardo dell’Istituto datore avrebbe dovuto essere letta nel senso di aver questo calpestato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente nullità del procedimento disciplinare. Nessuna norma giuridica va nella direzione indicata dal ricorrente avendo, pertanto, correttamente la Corte di appello giudicato non passibile di nullità la contestazione disciplinare pervenuta successivamente alla data indicata per l’audizione, stante l’accertata inerzia del dipendente una volta ricevuta la contestazione.
Il ricorso, in conclusione, è stato rigettato con relativo addebito delle spese di lite del giudizio di legittimità intrapreso.

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