Le risorse per il salario accessorio nel 2017
Il D.Lgs. n. 75/2017 detta il tetto dei fondi per il salario accessorio, dei dirigenti e dei dipendenti, stabilendo che in attesa dell’armonizzazione del trattamento economico accessorio, esse non possano superare quelle stanziate allo stesso titolo nell’anno 2016. Per superare ogni possibile dubbio sulla applicazione delle nuove disposizioni nella fase attuale, cioè nel periodo transitorio, la disposizione stabilisce che le nuove regole si applichino già dallo 1.1.2017 e che sia abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015, che ricordiamo avere disposto che le risorse per il salario accessorio non debbano superare quelle del 2015 e che esse debbano essere ridotte in proporzione alla diminuzione del personale e/o dei dirigenti in servizio, tenendo conto del personale assumibile. Cioè una disposizione che, ancorchè con poche variazioni, ha ripreso le indicazioni dettate per il periodo 2011/2014 dall’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010.
Sulla base delle nuove regole in tutte le amministrazioni pubbliche le risorse per il salario accessorio, a partire soprattutto dal fondo per le risorse decentrate, già nell’anno 2017 non devono superare il tetto del 2016. La nuova disposizione produce i suoi effetti anche nelle realtà in cui i fondi sono stati già costituiti; essa non prevede il consolidamento dei tagli effettuati nell’anno 2016, visto che stabilisce un tetto invalicabile. L’altra conseguenza di grande rilievo è che già a partire dal 2017 non si applica il vincolo della riduzione delle risorse destinate alla incentivazione del personale, a partire dal fondo per la contrattazione decentrata, in caso di diminuzione del personale e/o dei dirigenti in servizio, anche tenendo conto del personale assumibile.
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