Il divieto di pantouflage nelle aziende sanitarie

di S. Simonetti (www.ilpersonale.it 15/7/2015)

Nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 190 del 2012 per prevenire la corruzione e l’illegalità se ne può rilevare una di particolare complessità che è importata dal mondo della governance delle imprese private. Si tratta dell’art. 1, comma 42, che modica ed integra l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introducendo il comma 16-ter. Il comportamento vietato riguarda, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, una attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della ex amministrazione di appartenenza: è il cosiddetto pantouflage o revolving doors (il termine inglese consente senz’altro una maggiore rappresentazione figurativa del fenomeno). La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

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