Gli incarichi di posizione organizzativa negli Enti privi di dirigenza

L’area delle posizioni organizzative negli Enti locali nasce con il CCNL del 31 marzo 1999 – gli articoli  dall’8 all’11 del citato contratto disciplinavano compiutamente l’istituto e viene riconfermata dal CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il quale agli art. 13 e ss., ha specificato  ed integrato la disciplina definendone meglio alcuni  aspetti peculiari. Con particolare riferimento agli Enti senza dirigenza, i riferimenti normativi sono da identificarsi nelle norme che seguono:
ART. 17 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21 maggio 2018 “Disposizioni particolari sulle posizioni          organizzative”, il quale al primo comma dispone una sorta di “automatismo” tra l’area apicale di un        Ente senza dirigenza e la titolarità dell’incarico di Posizione Organizzativa . Il citato comma           dispone,infatti” Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”.
– 
ART. 11 CCNL 22 gennaio 2004, il quale contempla una peculiarità dell’Istituto delle Posizioni Organizzative in riferimento agli Enti privi di figure dirigenziali. La precitata norma, in particolare, dispone:“I Comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione“.
– Questa specifica disposizione è tutt’ora vigente in forza dell’art. 2 comma 8 del CCNL 21 maggio 2018.

Dalla lettura combinata delle norme che disciplinano l’istituto appare evidente come Il conferimento di un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente in part-time è legittimo, allora, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 22 gennaio 2004, esclusivamente negli enti privi di dirigenza. Emerge con estrema chiarezza nella norma anzitutto…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

One thought on “Gli incarichi di posizione organizzativa negli Enti privi di dirigenza

  1. Quando si parla di responsabili di struttura apicale, negli enti privi di dirigenza, si afferma che gli stessi sono nominati dal Sindaco e che per questo sono titolari di posizione organizzativa. Ma questa nomina è sempre discrezionale o può essere vincolata ? Mi spiego meglio. L’art. 8 c. 2 del CCNL del 1999 prevedeva la facoltà di nomina delle P.O. alle categorie D che non necessariamente coincidono con la P.O., quindi escludeva quell’unica posizione del funzionario direttivo ex 8° q.f. che al contrario coincideva con la P.O. Infatti la ex 8° Q.F. fonde in se la prestazione e la funzione e per declaratoria ha responsabilità di struttura apicale. Esso è conservata a titolo personale per effetto della clausola di salvaguardia e il contenuto delle mansioni prevalenti non sono equivalenti a quelle della categoria, semplicemente perchè assenti.
    Allora che differenza c’è tra norma generale e norma particolare per la scelta delle P.O. ? Che senso ha parlare di titolarità di P.O. se poi si applicano i criteri di massima esattamente come avviene negli enti con dirigenza ?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *