Forma dell’ordine di servizio e responsabilità disciplinare

Approfondimento di Raffaele Squeglia

La pronuncia che si segnala affronta, come spesso accade scandagliando il frastagliato panorama della giurisprudenza di merito in campo disciplinare, un tema di particolare rilevanza pratica, prima ancora che di interesse dogmatico tutt’altro che trascurabile.
Costituisce oggetto precipuo della pronuncia del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, del 28 febbraio 2019, un aspetto della gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione che correntemente viene in rilievo, ovverosia il potere di conformazione del rapporto di lavoro attraverso lo strumento cui nella maggior parte di casi il datore di lavoro fa ricorso, ovverosia l’ordine (o, con termine di più generica accezione) la disposizione di servizio.
Il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, che regolamenta il rapporto di lavoro su cui maggiormente si appunta l’attenzione della Rivista che ci ospita, come accade purtroppo non di rado, non offre una compiuta definizione della disposizione di servizio. Anzi, a ben vedere, sono soltanto due le clausole contrattuali che ne fanno espressa menzione.
Si tratta degli articoli 57 e 59 del CCNL del comparto Funzioni Locali in vigore dal 21 maggio 2018; il primo, al comma 3, cita ripetutamente la disposizione di servizio, annoverandola tra le fonti degli obblighi cedenti in capo ai dipendenti nell’ambito del titolo VII del CCNL, dedicato alla responsabilità disciplinare.
La lettera a) prevede l’obbligo del dipendente di collaborare con diligenza osservando, oltre alle norme di rango contrattuale, “le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro“.

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