Il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato il 23 febbraio 2026, introduce rilevanti novità in materia di costituzione del Fondo risorse decentrate, in particolare con riferimento al parziale conglobamento dell’indennità di comparto previsto dall’articolo 60. Su questo punto è intervenuta l’ARAN con il parere n. 37049, fornendo indicazioni operative utili per gli Enti.
Si parla del corretto computo del personale in regime di part-time ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo.
Indice
Due tipi di part-time, la distinzione dell’Agenzia
L’Agenzia distingue chiaramente tra due fattispecie:
- part-time “nativo”, ossia assunto direttamente con orario ridotto, che va conteggiato in proporzione alla percentuale di servizio (ad esempio, 50% = 0,5);
- part-time “trasformato”, ovvero derivante da una precedente posizione a tempo pieno, che deve essere invece conteggiato come unità intera (1), a prescindere dalla percentuale di riduzione oraria.
Rideterminazione del Fondo e indennità di comparto
La rideterminazione delle risorse stabili, collegata al conglobamento dell’indennità di comparto, comporta una riduzione strutturale del Fondo, calcolata secondo gli importi indicati nella tabella C del nuovo CCNL. Il parametro di riferimento è il numero di dipendenti, inclusi i lavoratori a tempo determinato, destinatari dell’indennità alla data del 1° gennaio 2026.
Questa operazione non ha carattere temporaneo, ma incide in modo permanente sulla consistenza del Fondo, imponendo agli Enti un’attenta pianificazione delle politiche di incentivazione e valorizzazione del personale.
Nessuno spazio per l’ampliamento del Fondo
Un chiarimento particolarmente significativo riguarda gli effetti della riduzione: l’ARAN esclude espressamente che essa possa generare spazi di ampliamento del Fondo risorse decentrate. In base al comma 5 dell’articolo 60, infatti, la riduzione non consente margini aggiuntivi rispetto ai vincoli posti dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
In altri termini, il minor costo derivante dal conglobamento non può essere riutilizzato per incrementare il Fondo. La logica resta quella del contenimento della spesa, con effetti diretti sulla capacità degli Enti di riconoscere trattamenti accessori.
A proposito di orario di lavoro
Il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ha apportato modifiche e innovazioni nella gestione lavorativa della Pubblica Amministrazione: una tra tutte l’introduzione della “settimana corta” e il nuovo ordinamento per permessi e congedi.
Maggioli Editore propone un nuovo corso: La gestione dell’orario di lavoro e delle assenze negli Enti Locali, che esamina le disposizioni riguardanti l’organizzazione dell’orario di lavoro e le assenze nel contesto degli Enti Locali.
Durante l’analisi verranno esplorati gli istituti che regolano l’orario di lavoro, esaminando le innovazioni introdotte dal CCNL
Saranno altresì esaminate le disposizioni relative a flessibilità dell’orario di lavoro, gestione del lavoro straordinario, pause e diritti associati. Seguirà un’analisi sulla disciplina delle turnazioni, nonché sull’istituto della reperibilità.
Il corso affronterà anche le politiche riguardanti le ferie, con un’attenzione particolare al divieto di monetizzazione secondo le Direttive della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Non ultimo l’indagine verrà estesa alle diverse tipologie di permessi retribuiti e alle disposizioni in materia di assenze per malattia. Ci focalizzeremo in particolare su due aree tematiche: i congedi e i permessi per maternità e paternità, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e le norme a tutela della disabilità e dei lavoratori affetti da particolari malattie oncologiche, come innovate dalla l. 106/2025.
La gestione dell’orario di lavoro e delle assenze negli Enti Locali
Indirizzi operativi
14 Apr 2026 ore 9.00 – 13.00
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