Fondo risorse decentrate, l’ARAN chiarisce come conteggiare il part-time nel CCNL 2022-2024

Il parere n. 37049 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni fa ordine sul regime in part-time

1 Aprile 2026
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Il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato il 23 febbraio 2026, introduce rilevanti novità in materia di costituzione del Fondo risorse decentrate, in particolare con riferimento al parziale conglobamento dell’indennità di comparto previsto dall’articolo 60. Su questo punto è intervenuta l’ARAN con il parere n. 37049, fornendo indicazioni operative utili per gli Enti.

Si parla del corretto computo del personale in regime di part-time ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo.

Indice

Due tipi di part-time, la distinzione dell’Agenzia

L’Agenzia distingue chiaramente tra due fattispecie:

  • part-time “nativo”, ossia assunto direttamente con orario ridotto, che va conteggiato in proporzione alla percentuale di servizio (ad esempio, 50% = 0,5);
  • part-time “trasformato”, ovvero derivante da una precedente posizione a tempo pieno, che deve essere invece conteggiato come unità intera (1), a prescindere dalla percentuale di riduzione oraria.

Rideterminazione del Fondo e indennità di comparto

La rideterminazione delle risorse stabili, collegata al conglobamento dell’indennità di comparto, comporta una riduzione strutturale del Fondo, calcolata secondo gli importi indicati nella tabella C del nuovo CCNL. Il parametro di riferimento è il numero di dipendenti, inclusi i lavoratori a tempo determinato, destinatari dell’indennità alla data del 1° gennaio 2026.

Questa operazione non ha carattere temporaneo, ma incide in modo permanente sulla consistenza del Fondo, imponendo agli Enti un’attenta pianificazione delle politiche di incentivazione e valorizzazione del personale.

Nessuno spazio per l’ampliamento del Fondo

Un chiarimento particolarmente significativo riguarda gli effetti della riduzione: l’ARAN esclude espressamente che essa possa generare spazi di ampliamento del Fondo risorse decentrate. In base al comma 5 dell’articolo 60, infatti, la riduzione non consente margini aggiuntivi rispetto ai vincoli posti dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

In altri termini, il minor costo derivante dal conglobamento non può essere riutilizzato per incrementare il Fondo. La logica resta quella del contenimento della spesa, con effetti diretti sulla capacità degli Enti di riconoscere trattamenti accessori.

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