FAQ sul diritto allo studio negli enti locali

L’esperto risponde sulle questioni di maggior rilievo aventi ad oggetto il diritto allo studio

15 Novembre 2022
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  1. Come vengono determinati gli aventi diritto ai permessi per motivi di studio?

Verso la fine di ciascun anno, l’ente stabilirà un termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione dei permessi per l’anno successivo, al fine di:

  • valutare il possesso dei requisiti da parte degli interessati;
  • formare – nel caso in cui le domande regolari siano superiori al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento – l’eventuale “graduatoria”;
  • determinare così gli aventi diritto.
  1. Come possono essere gestite le richieste di fruizione dei permessi per motivi di studio, pervenute dopo la chiusura del termine stabilito dall’ente per la presentazione delle domande e la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto?

Qualora non sia stato superato il contingente del 3% del personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, l’ente può concedere ugualmente al dipendente il beneficio di permessi per diritto allo studio, anche se abbia fatto domanda per la concessione degli stessi in corso d’anno e non all’inizio dello stesso, e quindi dopo la scadenza del termine previsto dalla disciplina procedurale adottata in materia dall’ente. Tuttavia, in risposta a specifico quesito, l’Aran ha indicato che solo l’ente può valutare, alla luce delle regole adottate, la possibilità o meno di riaprire i termini per la presentazione delle domande già scadute, tenendo conto evidentemente della posizione di tutti i lavoratori interessati e soprattutto dell’interesse di quelli che hanno presentato la domanda nel termine ordinariamente prescritto. Infatti, anche se per l’anno di riferimento il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio già individuati non ha raggiunto la percentuale massima consentita (pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato) non è possibile escludere che anche altri dipendenti, oltre quello che ha presentato o intende presentare la domanda “tardiva”, si trovino oggi nella condizione di poter partecipare ad uno dei corsi previsti dalla norma ed è ragionevole pensare che se sapessero che l’amministrazione intende prendere in considerazione anche domande tardive (fino al raggiungimento della richiamata percentuale del 3%) non esiterebbero a presentarle. Potrebbe anche essere necessario stabilire un ordine di priorità tra le varie domande tardive presentate (nel caso si dovesse verificare il superamento del fatidico 3%).

E’ comunque opportuno che l’ente renda note a tutti i dipendenti le regole per tale casistica.

  1. E’ possibile rifiutare la distribuzione temporale dei permessi studio richiesta dal lavoratore?

Benché il diritto allo studio del lavoratore sia tutelato dalla legge, lo studente lavoratore non può considerarsi svincolato dall’organizzazione lavorativa e l’amministrazione può, pertanto, valutare l’articolazione oraria dei permessi anche in termini di compatibilità con l’orario di servizio e con l’organizzazione dell’ufficio (vedi parere Aran CFC51b)

  1. Per il personale in comando, la gestione dell’istituto spetta all’ente di appartenenza oppure a quello presso il quale il personale presta servizio in posizione di comando?

L’Aran e il Dipartimento della Funzione Pubblica ritengono che la gestione dei permessi debba essere riconosciuta all’ente presso il quale il dipendente è comandato (vedi parere Aran RAL 1752 e Circolare della Funzione Pubblica n. 11 del 7 ottobre 2011).

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