È illegittima la nomina del vice segretario comunale privo della laurea

6 Maggio 2024
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Inutile il ricorso del Comune avverso la sospensione operata dal Ministero dell’Interno per essere l’atto di adozione dell’atto di proroga del servizio di segreteria in convenzione, per essere la deliberazione degli enti assunta con assistenza di soggetto non incardinato nella sede di segreteria convenzionata, con invito a procedere a regolarizzare la gestione della sede di segreteria mediante nuova adozione della deliberazione di approvazione della convenzione con l’assistenza di un Segretario comunale legittimato. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3480/2024) ha confermato la sentenza di rigetto dell’ente locale essendo la deliberazione stata adottata con l’ausilio di un vice segretario privo dei requisiti, ossia della laurea richiesta per il corretto esercizio delle funzioni.

La vicenda

Un Ente locale ha visto sospesa dal Ministero dell’Interno la sua deliberazione del servizio associato di segreteria, in quanto adottato l’atto in presenza di un vicesegretario privo dei requisiti previsti dalla normativa. Avverso il provvedimento di sospensione ha proposto ricorso davanti al TAR l’Ente locale, ma il ricorso è stato respinto dando ragione al provvedimento di sospensione operato dal Viminale, con relativo invito all’ente locale a procedere a regolarizzare la gestione della sede di segreteria mediante nuova adozione della deliberazione di approvazione della convenzione con l’assistenza di un segretario comunale legittimato.
Avverso la sentenza di rigetto, l’Ente locale ha presentato ricorso al Consiglio di Stato dolendosi del fatto che il Tribunale amministrativo di primo grado non si fosse avveduto che il Comune, nell’ambito dei suoi poteri di autoregolamentazione in materia, aveva legittimamente applicato le disposizioni contenute nel Regolamento  e nello Statuto, che prevedono la figura del vicesegretario, stabilendo che le funzioni vicarie potessero essere attribuite unicamente al funzionario apicale dell’area amministrativa dell’Ente, che rimaneva di norma titolare di un servizio nei soli casi di vacanza, assenza o impedimento del titolare dell’ufficio, senza richiedere il possesso di diploma di laurea, che nessuna norma di legge imponeva per lo svolgimento di tale servizio.
Il Viminale si è costituito in giudizio sostenendo l’illegittimità dello svolgimento delle funzioni di Vicesegretario di un funzionario apicale dell’area amministrativa dell’Ente ma non in possesso del titolo di studio richiesto per ricoprire l’incarico di segretario comunale, cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio, o scienze politiche. Inoltre, a ben vedere, nella sentenza del Tribunale amministrativo di primo grado è emersa anche un’altra illegittimità, in quanto trattandosi di segreteria convenzionata non poteva il solo comune procedere in via autonoma a consentire lo svolgimento delle funzioni di Vicesegretario ad un proprio dipendente in sostituzione del segretario comunale titolare individuato nella convenzione, in difetto di previsione in tal senso. Pertanto, correttamente, a dire del Ministero, il TAR avesse precisato come, laddove la convenzione, come nel caso di specie, non preveda la figura del Vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, non è possibile per gli enti convenzionati avvalersi di tale figura. D’altra parte, il singolo Comune convenzionato non è abilitato a avvalersi di un vicesegretario utilizzando a tal fine un proprio dipendente incardinato nella propria struttura amministrativa, non essendo lo stesso incardinato nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, in difetto di una tale previsione nella convenzione stipulata.

La conferma del Consiglio di Stato

Il ricorso dell’Ente locale è stato rigettato ed accolte le motivazioni contenuta nella sentenza impugnata. Infatti, in vigenza di una convenzione tra più Comuni, ad essa doveva farsi riferimento anche con riguardo allo svolgimento della funzione vicaria su una singola sede, non essendo ammissibile che presso un Comune operasse un soggetto non validamente incardinato nella sede convenzionale, in mancanza, nel caso di specie, di un convenzionamento espressamente previsto nell’atto costitutivo dell’ufficio di vicesegretario. Deve essere pertanto confermata la sentenza del primo giudice amministrativo secondo cui l’attribuzione delle funzioni di Vicesegretario, ad un dipendente amministrativo apicale, è illegittima non solo perché difetta il requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, ma anche perché nel caso in esame il Comune aveva stipulato con altri due Comuni una convenzione per la nomina di un unico Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata: da ciò discende che non poteva il singolo Comune, a fronte di una tale convenzione, procedere in via autonoma a consentire lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario ad un proprio dipendente in sostituzione del segretario comunale titolare individuato nella convenzione, in difetto di previsione in tal senso.

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