Dirstat: Agenzia delle entrate, nomina dirigenti esterni

Una notizia di stampa datata 28.3.2015,avente ad oggetto l’annosa questione del conferimento di incarichi dirigenziali,ha causato la interrogazione parlamentare n.5-06476 con cui gli interroganti  hanno chiesto di conoscere se risponda al vero che sarebbero stati conferiti incarichi dirigenziali a soggetti in posizione di aspettativa e comunque se le nomine stesse contrastino con le determinazioni assunte dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 37/2015.

La risposta nega l’assunto argomentando che trattasi di nomine avvenute nell’ottobre dell’anno 2014,e quindi in epoca antecedente alla sentenza della Consulta,e che in ogni caso i soggetti destinatari non rientrano nel dettato della sentenza stessa.

Va senza dire che non è qui in discussione il contesto parlamentare. Non appare  tuttavia esorbitante spendere qualche glossa sul contenuto della risposta data alla interrogazione de qua. L’esame delle argomentazioni dedotte rivela che le stesse  appaiono volutamente fragili ed evasive. E’del tutto evidente che ove si tratti di nomine  avvenute in dispregio delle norme fissate dal d.lgs. n. 165/2001- art. 19, comma 6,non è la  sede parlamentare che può conoscerne nel merito,ma si aprirebbe-purtroppo- un prosieguo di contenzioso, inutile e comunque dannoso per l’A.F. Tanto per dire che non si può certificare la validità di nomine avvenute prima della Sentenza della  Consulta e neppure si può affermare che i destinatari di quelle nomine non rientrano nelle statuizioni dettate dalla Corte Costituzionale.

Ai fini che ne interessano giova qui ricordare che già nel 2001 la Corte dei Conti ebbe a pronunciarsi in merito all’art.19 c.6 del dlgs.165/2001,deducendone una rigida interpretazione nel senso che è possibile il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni soltanto a condizione che i prescelti siano in possesso di requisiti professionali di alto livello non reperiti tra il Personale interno. All’uopo la Corte dei Conti richiama pure l’attenzione sul d.lgs.n.150/2009 che all’art.40. comma 1, lett. e), ha ulteriormente rafforzato il principio ribadendo che un nominato esterno non può avere la stessa caratura professionale di un dipendente interno e che la procedura valutativa va esperita a mente dell’art. 75, comma 3 del d.lgs. n. 300/1999,onde evitare che  si crei un surrettizio canale di reclutamento.

Quanto invece a nomine che avvenissero a beneficio di soggetti collocati in aspettativa, non servono soverchi indugi per capire che,quale che sia l’Amministrazione di appartenenza, un soggetto che si trovi in tale posizione per infermità o altra legittima causa,non può essere richiamato in servizio, nè per rientrare nel suo posto di lavoro, nè per assumere un diverso incarico.

In definitiva,ove mai emergessero riscontri confermativi,si può solo formulare l’auspicio che l’A.F. si astenga dal percorrere vie traverse miranti a far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dall’ingresso principale. Se ne gioverà essa stessa,sarà un bene per tutti.

Dr. Pietro Paolo Boiano

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