1) le erogazioni di contributi individuali per prestazioni occasionali svolte per finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri per il personale;
2) la possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro – anche solo occasionale – è affidata alla valutazione del soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza della finalità solidaristica e l’insussistenza di elementi che depongano per l’instaurazione di un rapporto lavorativo.
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