Considerati illegittimi i limiti di età nei concorsi pubblici, il Consiglio di Stato: è discriminazione

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2026, n. 397 specifica che il limite anagrafico può essere ammesso solo se strettamente collegato alla natura effettiva del servizio e alle capacità richieste

25 Febbraio 2026
Allegati
Modifica zoom
100%

Non basta fissare un numero in un regolamento per renderlo legittimo. Se dall’analisi concreta delle funzioni da svolgere non emergono esigenze tali da giustificare l’esclusione di una fascia di candidati, il limite di età nei concorsi pubblici diventa una discriminazione ingiustificata. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (Sez.IV) con la sentenza del 19 gennaio 2026 n. 397, che interviene su un tema destinato ad avere effetti ben oltre il singolo caso esaminato.
La pronuncia segna un passaggio netto: il limite anagrafico può essere ammesso solo se strettamente collegato alla natura effettiva del servizio e alle capacità richieste. In caso contrario, prevale il principio della massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Il contesto del caso

La vicenda nasce da un bando del Ministero dell’Interno per il reclutamento di commissari della Polizia di Stato, che fissava a trent’anni l’età massima di partecipazione, in applicazione del d.m. 103/2018. Un candidato escluso per aver superato tale soglia ha impugnato il provvedimento. In primo grado il TAR aveva ritenuto il limite ragionevole e conforme sia alla Costituzione sia al diritto europeo.

La questione, però, è arrivata fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza C-304/21 del 17 novembre 2022, ha chiarito un punto decisivo: una normativa nazionale che imponga il limite dei 30 anni è contraria al diritto dell’Unione se le funzioni esercitate non richiedono particolari capacità fisiche, oppure se il requisito risulta sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. Spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, questa proporzionalità.

Visita la nostra sezione dedicata

La chiave sta nel contesto

Recependo le indicazioni europee, il Consiglio di Stato ha svolto un esame puntuale delle funzioni dei commissari, disciplinate dal d.lgs. 334/2000. Dall’istruttoria, e in particolare dalla relazione fornita dall’Amministrazione dell’Interno, è emerso che gli episodi in cui i commissari fanno uso di armi, di mezzi di coazione fisica o si trovano in situazioni di concreto pericolo personale sono limitati e non rappresentano la normalità del servizio.
Questo dato è stato ritenuto decisivo.

Se l’uso della forza non costituisce un elemento ordinario e strutturale delle mansioni, l’abbassamento dell’età massima non può essere giustificato con la necessità di garantire maggiore prestanza fisica. Il beneficio dell’ingresso di personale più giovane è stato considerato minimo e non proporzionato rispetto al sacrificio imposto, cioè l’esclusione di potenziali candidati idonei.

Un monito per il futuro

La sentenza annulla il d.m. 103/2018 nella parte in cui prevede il limite dei trent’anni, con la conseguenza di far rivivere la precedente disciplina del d.m. 115/1999 che fissava la soglia a 32 anni. Resta ferma, tuttavia, la previsione generale contenuta nell’articolo 3, comma 6, della legge 127/1997, secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe motivate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell’amministrazione.

Sentenza del Consiglio di Stato (Sez.IV) del 19 gennaio 2026 n. 397

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento