Come si può leggere in sede di massima/abstract al parere “poiché le norme disciplinanti lo speciale congedo istituito al fine di consentire ai genitori di provvedere alla cura dei minori di età non superiore ai dodici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, conseguente all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, non chiariscono gli effetti sulle ferie della relativa fruizione, nelle more di un auspicabile tempestivo chiarimento da parte dei competenti Uffici e Organismi dello Stato, si ritiene che la questione possa essere risolta estendendo al congedo in esame la disciplina legale dettata dall’art. 34, comma 5, del d.lgs. 151/2001 per i congedi parentali “ordinari”, in base alla quale i periodi di fruizione dei congedi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie”.
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