La esclusione dei dipendenti pubblici
“Nel restringere la platea dei partecipanti al pubblico concorso, escludendo i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, l’amministrazione ha, infatti, non solo irragionevolmente discriminato quest’ultima categoria di dipendenti rispetto a quelli privati, ma ha contraddetto la natura meritocratica dell’istituto del concorso per l’accesso agli impieghi pubblici, condizionando la partecipazione alla circostanza – ininfluente rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non fosse in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione. Tale requisito deve ritenersi illegittimo: l’individuazione dei requisiti di partecipazione deve essere infatti adeguatamente e prioritariamente motivata in ragione dell’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità pure meritevoli di perseguimento, come, nel caso odierno, il superamento del precariato nel settore pubblico; per l’affermazione di detto principio è sufficiente rinviare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2017”. Ed ancora deve essere considerate come “fuorviante la pretesa dell’amministrazione di giustificare la disposizione escludente con la finalità di stabilizzazione del personale precario.. L’introduzione, dunque, di un ulteriore requisito, non contemplato dalla legge ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento di personale qualificato, rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di riconoscimento del merito e di favor partecipationis“.
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