Quest’ultimo ha dunque proposto ricorso presso il TAR; in via preliminare, il Tribunale amministrativo afferma la propria giurisdizione in ordine alla controversia, alla luce del criterio di riparto basato sul petitum sostanziale: il ricorrente infatti ha domandato l’annullamento della delibera con la quale la giunta comunale ha privato di effetti la procedura concorsuale; da ciò discende, inoltre, la configurazione della posizione soggettiva dell’interessato in termini di interesse legittimo. Premesso ciò, il TAR sposa le ragioni del ricorrente, ritenendo effettiva la lamentata violazione dell’articolo 3, comma 61 della l. n. 350/2003 e concreto il vizio di eccesso di potere, in quanto appare incontestata la piena validità della graduatoria al momento dell’avvio della procedura, divenuta poi efficace anche dopo l’assenso manifestato sia dall’interessato che dall’ente terzo. Il TAR non considera possibile, infine, far ricadere sul candidato incolpevole gli effetti conseguenti dai ritardi del procedimento valutativo, non ascrivibile alla condotta del ricorrente. Dunque il ricorso è stato accolto e la delibera della giunta comunale annullata.
Concorsi pubblici, i margini di utilizzo della graduatoria di un altro ente
Il TAR Campania, Sez. V, con la sentenza n. 1506/2021 ha messo in rilievo il criterio della validità al momento dell’avvio della procedura
        
    
        
    
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