CCNL Funzioni Locali 2022-2024: la check-list operativa dei Comuni per le relazioni sindacali

Riassumiamo i principali punti chiave delle relazioni sindacali con l’esperta A. Varacca

25 Marzo 2026
Modifica zoom
100%

a cura di ALESSANDRA VARACCA*

In data 23 febbraio 2026 sono stati firmati i nuovi CCNL per il triennio 2022-2024 per l’Area e per il comparto Funzioni Locali, i quali disciplinano sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

>> CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024.

Il sistema delle relazioni sindacali è definito dall’art. 3 del CCNL come “lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”:
possiamo pertanto definirlo come un importante strumento di politica gestionale che ha significativi riflessi sull’organizzazione dell’Ente.

*Esperienza di oltre 10 anni negli uffici risorse umane di diversi Enti locali. Attualmente impiegata come Funzionario amministrativo contabile presso l’ Ufficio Gestione del Personale della Provincia di Parma, dove si occupa di procedure di reclutamento del personale, assunzioni e trattamento giuridico dei dipendenti.

Indice

Riassumiamo i principali punti chiave delle relazioni sindacali:

  • verifica di quali sono le materie che il CCNL riserva al confronto e quali alla contrattazione e verifica in particolare delle nuove materie inserite dal CCNL del 23/02/2026;
  • verifica dei propri regolamenti interni (es. regolamento su orario di lavoro o su lavoro agile) e di quanto già definito dal proprio contratto collettivo decentrato integrativo per valutare se possono essere migliorati alcuni aspetti anche a fronte delle novità inserite dal CCNL;
  • entro il 30 aprile del 2026 costituzione del Fondo delle risorse decentrate e avvio della sessione negoziale;
  • ai fini dell’avvio della sessione negoziale l’Ente deve fornire una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del Fondo e sui dati a consuntivo sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente;
  • nomina della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, entro 30 giorni dalla stipula del CCNL;
  • convocazione della delegazione trattante di parte sindacale entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme da parte dei soggetti legittimati;
  • definizione da parte dell’organo competente delle direttive alla delegazione trattante di parte datoriale, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;
  • avvio delle trattative, tenendo sempre presenti quelle per cui è necessario raggiungere un accordo al termine della contrattazione e quelle per cui non è necessario un accordo;
  • stipula dell’ipotesi del contratto decentrato integrativo e trasmissione, unitamente alla relazione illustrativa e a quella tecnica, al collegio dei revisori dei conti entro 10 giorni dalla sottoscrizione per il prescritto parere di competenza;
  • trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto; viceversa in caso di rilievi da parte del collegio dei revisori. la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni;
  • trasmissione in via telematica all’ARAN e CNEL del CCDI entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione;
  • verifica dell’attuazione delle disposizioni definite nel CCDI, secondo clausole, tempi e procedure definite all’interno del CCDI stesso.
Tab 1 1

Le principali novità del CCNL

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento