Come stabilito dalla legge di stabilita del 2015, è riconosciuto dallo Stato un credito (c.d. bonus 80 euro) ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro annui per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:
Reddito | Bonus |
Minore o uguale a € 8.000 | 0 |
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600 | € 960 |
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600 | (26.600-reddito complessivo) / 2000) x 960 |
Superiore a € 26.600 | 0 |
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