La richiesta di accesso era stata formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016.
Con il provvedimento impugnato innanzi al TAR, la società datore di lavoro del dipendente, aveva negato l’accesso richiesto. Avverso il detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso deducendo una serie di motivazioni.
Per la parte che qui interessa, è stata dedotta la violazione degli artt. 5 e 5 bis e 16 della d. lgs. 33/2013, in quanto, a parere del il ricorrente, ogni pubblica amministrazione (alla quale deve essere assimilata una società in controllo pubblico) deve pubblicare “i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio”, dati questi che sul sito della società resistente non risultavano pubblicati.
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