Questione di legittimità sulla pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito all’obbligo di provvedere alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti di cui all’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 anche per i titolari di incarichi dirigenziali.

22 Settembre 2017
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Con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, il TAR Lazio, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito all’obbligo di provvedere alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti di cui all’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 anche per i titolari di incarichi dirigenziali.

Il TAR Lazio ritiene che “è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis e comma 1 ter, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall’art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le Pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 Cost.”. Il TAR ha ritenuto, in altri termini, la questione non manifestamente infondata secondo il seguente iter motivazionale.

Obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti di Stato ed Enti locali

Ha premesso che i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza costituiscono il canone complessivo che governa l’equilibrio del rapporto tra esigenza, privata, di protezione dei dati personali, ed esigenza, pubblica, di trasparenza.
Ha inoltre ritenuto, quanto alla equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici, originari destinatari della prescrizione di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, che i rapporti e le responsabilità che correlano, da un lato, i titolari di incarichi politici, dall’altro, i dirigenti pubblici, allo Stato e, indi, ai cittadini, si collocano su piani non comunicanti, in un insieme che rende del tutto implausibile la loro riconduzione, agli esclusivi fini della trasparenza, nell’ambito di un identico regime.
La differenza di status tra le considerate categorie per genesi, struttura, funzioni esercitate e poteri statali di riferimento è talmente marcata da non richiedere, per la sua illustrazione, molte parole.

LEGGI L’ORDINANZA del TAR LAZIO

 

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