L’interpretazione fornita dalla magistratura contabile riguardo agli effetti dell’art. 14, comma 9, della legge 122/2010, secondo la quale il limite della spesa per nuove assunzioni, pari al 20% delle cessazioni dell’anno precedente, si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre a non risultare convincente, si presta ad applicazioni discrezionali difficilmente sanzionabili. Tanto che la regola di rigorosità posta dalle sez. riunite potrebbe risultare tamquam non esset.
Erroneo e non condivisibile il parere in merito vincoli alle assunzioni a tempo determinato espresso con la delibera 46/2011 delle sez. riunite della Corte dei conti
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