Con orientamento applicativo del 14/10/2014 l’ARAN risponde al seguente quesito:
Quali sono gli istituti del trattamento economico accessorio del personale che devono essere necessariamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004?
L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che devono essere finanziati necessariamente con oneri a carico delle risorse decentrate stabili effettivamente disponibili presso ciascun ente i seguenti istituti del trattamento economico del personale:
a) la progressione economica orizzontale, di cui all’art.5 del CCNL del 31.3.1999;
b) la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti con dirigenza nonché negli enti privi di dirigenza diversi dai comuni e dalle unioni di comuni, per i quali trova applicazione la disciplina dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999;
c) la quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 ed all’art.6 del CCNL del 5.10.2001;
d) la quota dell’indennità di comparto di cui all’art.33, comma 4, lett. b e c, del CCNL del 22.1.2004.
Per completezza informativa, si ricorda che sono stati posti a carico delle medesime risorse decentrate stabili anche gli oneri per il finanziamento per la riclassificazione di alcune categorie di personale, secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999.
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