Il lavoratore può riprendere servizio al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato di infortunio senza dover presentare un’ulteriore certificazione medica “definitiva”. Per il rientro anticipato resta invece obbligatorio un nuovo certificato che modifichi la prognosi, anticipandone il termine. Sono le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL datata 29 aprile 2026, n. 17, che aggiorna le procedure alla luce della trasmissione telematica e dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di assicurati.
Indice
Il quadro normativo e la trasmissione telematica
La circolare nasce dall’esigenza di adeguare la gestione documentale alle modalità di invio telematico e all’applicabilità dei sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali. Il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza trasmette la certificazione direttamente all’INAIL attraverso il Modello 1SS – “certificazione medica di infortunio lavorativo” – utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi.
Il modello distingue quattro tipologie: primo, continuativo, definitivo e di riammissione in temporanea. La classificazione, precisa l’Istituto, ha finalità esclusivamente operative e non incide sulla valenza giuridica del certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Le indicazioni si applicano integralmente anche alle ipotesi di malattia professionale.
Prognosi e definizione d’ufficio dell’inabilità
L’elemento cardine resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta, che individua l’ultimo giorno di astensione dal lavoro. Se al primo certificato o a quelli successivi non seguono ulteriori proroghe, l’ultimo giorno indicato coincide automaticamente con la conclusione del periodo di inabilità.
Per garantire la continuità delle prestazioni economiche, l’INAIL interviene quando alla scadenza della prognosi non viene trasmesso alcun certificato continuativo: in questi casi l’Istituto definisce d’ufficio il periodo di temporanea entro 15 giorni. Resta facoltà del lavoratore (o dell’Istituto, per accertamenti medico-legali) richiedere un certificato definitivo in prossimità della scadenza, ma la sua assenza non blocca più il rientro ordinario.
Indicazioni operative per datori di lavoro e dipendenti
Le novità si traducono in due scenari operativi distinti:
– Rientro a scadenza naturale: il lavoratore torna in servizio senza l’obbligo di produrre alcuna certificazione “definitiva”; fa fede l’ultima prognosi trasmessa all’INAIL;
– Rientro anticipato: è obbligatorio un nuovo certificato medico, rilasciabile da qualunque medico, che modifichi la durata della prognosi anticipandone il termine.
Resta ferma, ai fini del giudizio di idoneità alla mansione, l’applicazione dell’articolo 41 del d.lgs. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria affidata al medico competente, che si attiva nei casi previsti dalla normativa di settore.
! La circolare INAIL n. 17/2026 non cancella il certificato definitivo, che può ancora essere richiesto dal lavoratore o disposto dall’Istituto per accertamenti medico-legali. La sua mancanza, però, non costituisce più un ostacolo al rientro ordinario alla scadenza della prognosi. Le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali.
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