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La legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, introduce novità rilevanti per gli Enti locali su monitoraggio, personale, semplificazioni procedimentali e digitalizzazione. L’ANCI ha pubblicato una nota di lettura che guida Comuni e Città metropolitane nella fase finale di attuazione del Piano.
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– Decreto PNRR 2026: pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Monitoraggio e scadenze: ReGiS aggiornato entro il 10 di ogni mese
La legge di conversione rafforza gli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti attuatori. Dal 10 maggio 2026, prima scadenza operativa, i dati sul cronoprogramma procedurale e finanziario devono essere caricati sulla piattaforma ReGiS entro il decimo giorno di ciascun mese, con indicazione dello stato di avanzamento al mese precedente e segnalazione di eventuali criticità.
Sul fronte delle tempistiche, la norma chiarisce un punto rilevante: il termine generale per la conclusione degli interventi PNRR è fissato al 30 giugno 2026, anche nei casi in cui convenzioni, contratti di appalto o atti di obbligo prevedessero scadenze anticipate. La proroga opera automaticamente, retroattivamente, anche per termini già decorsi alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di una disposizione di uniformità che riduce il rischio di contenziosi su cronoprogrammi difformi.
Per i contratti con imprese in procedura liquidatoria, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione e all’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 124 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), anche ricorrendo alla procedura negoziata senza bando in casi di urgenza. Viene inoltre introdotto l’obbligo per l’appaltatore di comunicare tempestivamente la conclusione dei lavori del subappaltatore al direttore dei lavori e al Rup, con acquisizione del DURC del subappaltatore entro 10 giorni.
Personale e segretari comunali: proroghe e nuove regole
La legge interviene su più fronti del personale negli Enti locali.
Proroga degli incarichi. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, Città metropolitane, province e Comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli assunzionali (art. 1, commi 557, 557-quater e 562, l. 27 dicembre 2006, n. 296) e ai limiti di spesa (art. 9, comma 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Rimane fermo il limite massimo di 36 mesi per i contratti a tempo determinato non dirigenziali. La spesa si computa ai fini della capacità assunzionale.
Comandi e distacchi. Il termine per l’utilizzo di personale di società a controllo pubblico e di Enti pubblici non economici in posizione di comando o distacco presso PA è prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo annuale.
Segretari comunali. Due le novità specifiche:
- La spesa per i segretari comunali nei Comuni fino a 3mila abitanti è sterilizzata ai fini dei vincoli di finanza pubblica, a decorrere dal 20 febbraio 2026. L’ANCI aveva chiesto l’estensione fino a 5mila abitanti, ma l’emendamento è stato respinto.
- La soglia demografica per la stipula di convenzioni tra Comuni di confine per l’ufficio di segreteria comunale è elevata da 5mila a 10mila abitanti, ampliando la possibilità di condivisione delle figure apicali tra Enti confinanti.
Concorso coesione. Viene facilitato l’utilizzo delle graduatorie del Concorso coesione per le Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): in caso di esaurimento delle graduatorie per specifici profili, il Dipartimento per le politiche di coesione può assegnare personale con profili professionali diversi da quelli originariamente previsti.
Semplificazioni, digitalizzazione e risorse: le ricadute operative
Conferenza dei servizi più rapida. La norma rende strutturale il modello accelerato di conferenza dei servizi, riducendo i termini: da 45 a 30 giorni per le determinazioni nella conferenza semplificata (da 90 a 60 per le PA che tutelano interessi sensibili) e da 45 a 30 giorni per la conclusione della conferenza simultanea (da 90 a 60 giorni nei casi complessi). La riunione in caso di dissensi si svolge in modalità telematica.
I pareri obbligatori e facoltativi resi dagli organi consultivi devono ora essere congruamente motivati e formulati in termini di assenso o dissenso, con indicazione delle prescrizioni che rendano possibile l’assenso (art. 16, comma 4-bis, l. 241/1990). In caso di inerzia oltre i termini, l’amministrazione richiedente procede autonomamente.
Silenzio assenso. La formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla richiesta di integrazioni documentali. L’attestazione dell’avvenuto silenzio assenso diventa automatica: nei procedimenti non ancora telematizzati, l’ente deve inviare l’attestazione all’indirizzo PEC o e-mail indicato nell’istanza entro 10 giorni dalla formazione del silenzio.
Digitalizzazione e ISEE. Scuole, università, Comuni e altre PA devono acquisire d’ufficio i dati ISEE presenti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), senza richiedere ulteriori certificazioni al cittadino. È rafforzato il principio “once only”: le PA non possono chiedere a cittadini e imprese dati già in possesso di un’altra Amministrazione. Il mancato adempimento incide sulla valutazione della performance dirigenziale e comporta la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato. (Tale acquisizione di ufficio è limitata ai dati strettamente necessari al fine della concessione della prestazione agevolata).
Tessera elettorale digitale. La tessera elettorale potrà essere rilasciata in modalità digitale, integrata nell’ANPR. Stanziati 400mila euro per il 2026 per il potenziamento del Sistema informativo elettorale (SIEL).
Carte d’identità elettroniche per over 70. La CIE rilasciata ai cittadini che hanno compiuto 70 anni avrà durata illimitata, fermo restando il rinnovo facoltativo dopo 10 anni per esigenze legate al certificato di autenticazione.
Finanza locale. I Comuni tra 10mila e 20mila abitanti potranno accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità già prevista per le Regioni (art. 1, commi 638-644, l. di bilancio 2026). Le modalità operative saranno definite da un tavolo tecnico presso il MEF. Le economie generate dagli interventi PNRR completati saranno accantonate e, dopo il 30 giugno 2026, riassegnate con d.P.C.M. a specifiche iniziative.
Attenzione — La mancata disponibilità dei dati sulla PDND o il ritardo nel consentirne l’accesso costituisce mancato raggiungimento di risultato da parte dei dirigenti responsabili e comporta la riduzione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.
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