Si torna a parlare di ferie, nel caso specifico di ferie non godute. La Corte di Cassazione ribadisce che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, compreso il dirigente. Ne viene il conseguente diritto all’indennità finanziaria sostitutiva in caso di mancata fruizione alla cessazione del rapporto di lavoro. L’ordinanza della Corte di Cassazione del 15 dicembre 2025, n. 32689 ricorda che la perdita di tale diritto e della correlata indennità può verificarsi solo qualora il datore di lavoro dimostri di aver concretamente e tempestivamente posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie, invitandolo, se necessario anche formalmente, a fruirne e informandolo in modo chiaro delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. L’onere della prova dell’adempimento di tali obblighi grava sul datore di lavoro.
Il caso specifico: i dirigenti non sono esclusi dall’indennità da ferie non godute
La pronuncia nasce dal ricorso di un dirigente contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva negato l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, ritenendo decisivo il potere del dirigente di autodeterminarsi nella scelta dei periodi di riposo. Un’impostazione che la Cassazione supera, alla luce dell’evoluzione del diritto europeo.
Il principio chiave: le ferie come diritto fondamentale
Punto essenziale è il riconoscimento pieno del diritto alle ferie annuali retribuite come diritto fondamentale e irrinunciabile, tutelato dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (da ultimo la sentenza 18 gennaio 2024, causa C-218/22), la Cassazione afferma che il diritto alle ferie, e alla relativa indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto, non può andare perso automaticamente. La perdita è ammessa solo se il datore di lavoro dimostra di aver messo il lavoratore in condizione di fruirne concretamente: invito espresso, informazione chiara e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione e reale possibilità organizzativa di assentarsi.
L’onere della prova a carico del datore di lavoro
Uno dei passaggio più significativi dell’ordinanza riguarda l’onere della prova, che non grava più sul lavoratore (o sul dirigente), ma sul datore di lavoro. Non è sufficiente sostenere che il dipendente avrebbe potuto prendere ferie: occorre dimostrare di aver agito attivamente affinché ciò accadesse.
Questo principio vale anche per i dirigenti e incide direttamente sull’interpretazione delle clausole dei CCNL, che devono essere lette in modo conforme al diritto dell’Unione europea.
Gli approfondimenti dei nostri esperti
– Monetizzazione ferie non godute dai dipendenti pubblici a cura di Giorgia Dumitrascu;
– Monetizzazione delle ferie non godute a cura di Nicola Niglio;
– La monetizzazione delle ferie è dovuta anche in caso di licenziamento a cura di Nicola Niglio;
– Ferie non godute, sanzioni disciplinari ed incentivazioni per la Corte di Cassazione a cura di Carlo Dell’Erba.
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