Mobilità non effettuata prima del concorso: è valido?

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3387 del 5 giugno 2018 affronta la questione della validità di un concorso indetto da un comune senza che sia stata svolta l’obbligatoria procedura di mobilità di cui all’articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001.

Il Caso

Un Comune aveva indetto una procedura concorsuale per l’assunzione di 11 dirigenti, di cui 7 tecnici e 4 amministrativi.
L’organo esecutivo, successivamente alla formazione della graduatoria, forniva specifico indirizzo sull’opportunità di revocare il citato concorso pubblico.
Per i giudici amministrativi di primo grado l’atto di revoca (erroneamente qualificato come tale dal Comune trattandosi di annullamento ex art. 21-nonies l. n. 241/1990) disposto in via di autotutela era da considerarsi legittimo, in quanto sussistevano vizi di illegittimità all’interno del bando (mancata attivazione della previa mobilità volontaria e requisiti di partecipazione di dirigenti privati).

La decisione

I giudici amministrativi di appello confutano le tesi del TAR sulla qualificazione giuridica dell’annullamento di ufficio (ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990) trattandosi, invece, di atto di revoca discendente dalle motivazioni di un possibile esito sfavorevole dei ricorsi già pendenti (sui requisiti di partecipazione di dirigenti privati), e dell’eventualità che potessero essere proposte ulteriori impugnazioni per la mancanza della previa mobilità volontaria.
In tale contesto, quindi, il Comune si è inteso valere della riserva di revoca espressamente prevista dal bando di concorso.

LEGGI la SENTENZA 

Precisati i presupposti della revoca, la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, è da considerarsi illegittima per le seguenti motivazioni:

  • in via principale la possibilità di estendere in via autonoma da parte dell’ente locale ad ulteriori requisiti di ammissione (dirigenti privati con almeno 5 anni di esperienza dirigenziale), rispetto a quelli previsti dall’art.28 del Testo unico sul pubblico impiego, non è preclusa. Infatti, gli enti locali hanno l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti alle indicazioni delle disposizioni del TUPI ma tenendo conto delle relative peculiarità che, nel caso di specie, il Comune aveva correttamente giustificato, prima dell’emissione del bando di concorso, sulla base delle particolari esigenze gestionali dell’Amministrazione di acquisire personale che, in virtù di una specializzata esperienza nel settore privato, risultasse dotato di particolari professionalità non altrimenti acquisibili all’interno;
  • a situazione non diversa si deve giungere in merito alla mancata previa mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001. Infatti, il rischio di possibili contenziosi da parte dei dirigenti lesi dal bando di concorso emesso dall’amministrazione non può considerarsi soddisfatto, in quanto gli stessi avrebbero dovuto impugnare il bando, unico atto lesivo delle loro aspettative di mobilità e non l’atto conclusivo della graduatoria, stante l’inidoneità di quest’ultimo a rimettere in termini colui che vanta una pretesa all’assunzione mediante l’alternativa modalità della mobilità volontaria. Accertato, pertanto, l’inutile decorso del termine per impugnare gli atti del bando di concorso indetto, verrebbe meno anche tale ipotesi di ripristino della legalità violata;

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