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Mobilità non effettuata prima del concorso: è valido?
Interessante sentenza del Consiglio di Stato su un bando di concorso indetto da un Comune senza aver prima effettuato l’obbligatoria procedura di mobilità volontaria.

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3387 del 5 giugno 2018 affronta la questione della validità di un concorso indetto da un comune senza che sia stata svolta l’obbligatoria procedura di mobilità di cui all’articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001.

Il Caso

Un Comune aveva indetto una procedura concorsuale per l’assunzione di 11 dirigenti, di cui 7 tecnici e 4 amministrativi.
L’organo esecutivo, successivamente alla formazione della graduatoria, forniva specifico indirizzo sull’opportunità di revocare il citato concorso pubblico.
Per i giudici amministrativi di primo grado l’atto di revoca (erroneamente qualificato come tale dal Comune trattandosi di annullamento ex art. 21-nonies l. n. 241/1990) disposto in via di autotutela era da considerarsi legittimo, in quanto sussistevano vizi di illegittimità all’interno del bando (mancata attivazione della previa mobilità volontaria e requisiti di partecipazione di dirigenti privati).

La decisione

I giudici amministrativi di appello confutano le tesi del TAR sulla qualificazione giuridica dell’annullamento di ufficio (ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990) trattandosi, invece, di atto di revoca discendente dalle motivazioni di un possibile esito sfavorevole dei ricorsi già pendenti (sui requisiti di partecipazione di dirigenti privati), e dell’eventualità che potessero essere proposte ulteriori impugnazioni per la mancanza della previa mobilità volontaria.
In tale contesto, quindi, il Comune si è inteso valere della riserva di revoca espressamente prevista dal bando di concorso.

LEGGI la SENTENZA 

Precisati i presupposti della revoca, la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, è da considerarsi illegittima per le seguenti motivazioni:


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