Indennità per specifiche responsabilità – Orientamento Aran

Orientamenti applicativi Aran 11/10/2016 n. RAL_1875

E’ possibile riconoscere un’indennità di stato civile di € 300 ad un dipendente che fruisce già dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 (€ 2500).

Relativamente alla particolare problematica esposta del possibile cumulo in capo al medesimo lavoratore delle indennità previste dalla lett. f) e dalla lett. i) del comma 2 dell’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, introdotto dall’art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, come evidenziato in altri orientamenti applicativi formulati in materia, la scrivente Agenzia ha già avuto modo di precisare che detta possibilità è necessariamente connessa, secondo il principio generale previsto in materia, al presupposto delle diversità degli incarichi: se questi coincidono, allora deve escludersi ogni possibilità di cumulo (come ad esempio, nel caso in cui il dipendente, già titolare di un incarico di responsabilità complessiva concernente l’ufficio relazioni pubbliche, remunerata con l’indennità indennità prevista dall’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 pretendesse di percepire anche il compenso di cui alla lett.i) del medesimo art.17).
Solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di causali giustificative dell’erogazione dei due compensi diverse tra loro, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile.
Spetta all’ente, nella sua veste, di datore di lavoro, verificare la esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità dei due compensi.

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