Congedi parentali anche a ore

Fonte: Italia Oggi

Via libera alla fruizione del congedo parentale su base oraria. Anche se non disciplinato da un contratto collettivo, i lavoratori possono scegliere di fruire del congedo su base oraria oltre che su base giornaliera. La novità è prevista dal dlgs n. 80/2015 (riforma maternità in attuazione del Jobs act), in vigore dal 25 giugno, che ha svincolato la facoltà della fruizione oraria dalla previsione di una disciplina nel Ccnl. L’Inps ha aggiornato la modulistica (il che consente ai lavoratori di presentare le richieste) in attesa di emanare apposita circolare con le istruzioni (come anticipato nella circolare n. 139/2015, su ItaliaOggi del 21 luglio). Quando non esista una disciplina collettiva, la fruizione oraria è consentita per la metà dell’orario giornaliero (per esempio quattro ore se la giornata lavorativa è di otto ore).

Congedo parentale. Per congedo parentale s’intende l’astensione facoltativa del lavoratore/trice dipendente. In seguito alla riforma del Jobs act, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore (lavoratore dipendente) ha diritto di astenersi per un periodo complessivamente (tra i due) non eccedente dieci mesi (11 se il papà ne fruisce per almeno tre mesi). La legge n. 228/2012 aveva introdotto la possibilità di frazionare a ore la fruizione del congedo parentale. Una facoltà, tuttavia, subordinata alla preventiva previsione, da parte della contrattazione collettiva di settore, delle modalità di fruizione, nonché dei criteri di calcolo e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, il che di fatto aveva lasciato impraticabile la nuova opportunità.

Base oraria per tutti. A rendere effettivo il diritto di fruire del congedo orario ci ha pensato il dlgs n. 80/2015. Infatti, ha stabilito che, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. E che, nel caso la scelta cada sulla seconda chance, la fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale. A corredo della nuova opportunità vale la pena ricordare che, sempre il dlgs n. 80/2015, ha anche stabilito che, in caso di fruizione oraria ex lege (cioè in assenza di contratto collettivo), è esclusa la cumulabilità con gli altri permessi e riposi e che è escluso dalla facoltà il personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

La domanda. La domanda di congedo parentale, qualunque sia la modalità scelta per la fruizione (oraria o giornaliera), va presentata all’Inps telematicamente prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Per quanto riguarda la nuova opportunità di fruizione oraria, nella domanda andrà:

  • specificato il numero di giorni di congedo parentale da fruire a ore nell’arco del periodo individuato;
  • indicato un periodo, al massimo un mese solare, entro il quale intende fruire del congedo parentale frazionato a ore.

    Al fine di facilitare le acquisizioni, il sistema telematico dell’Inps permette di:

  • acquisire una domanda simile a quella su base oraria già presentata; i dati vengono replicati e possono essere modificati prima della conferma di protocollazione della nuova domanda;
  • acquisire una domanda con un nuovo periodo partendo da una domanda su base oraria già presentata, confermando i dati precedentemente immessi e inserendo il nuovo periodo e il relativo numero di giorni.

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