Collocamento disabili, attenzione alle nuove regole dal 01/01/2018

Con comunicato del 26 gennaio 2018 i Consulenti del Lavoro rendono noto che dal 1° gennaio 2018, chi ha alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, dovrà assumere un disabile entro il 2 marzo.

Sono, infatti, cambiate le regole che prevedevano l’obbligo di assunzione solo dopo la sedicesima assunzione. Da quest’anno, quindi, è stato anticipato l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile e dovrà essere contestuale al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).

Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure: il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’ 1% riservato a vedove, orfani o profughi), 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti ed un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Considerando che sono le dimensioni aziendali legate al numero dei dipendenti in forza ad imporre o meno l’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, è importante verificare le modalità di computo, nonché alcuni casi di esclusione legati alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all’inserimento di persone disabili.

Entro il 31 gennaio 2018
, inoltre, il datore che al 31.12.17 occupa 15 o più lavoratori, è tenuto a presentare telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto, dove andrà indicata la situazione occupazionale a tale data. La predisposizione e l’invio possono avvenire tramite gli intermediari abilitati (Consulenti del lavoro).
Nel computo dei lavoratori che determineranno la quota di riserva vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili le seguenti categorie di lavoratori: a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, stagionali, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, in inserimento, in somministrazione, assunti per attività da svolgersi all’estero, impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, che aderiscono al programma di emersione, apprendisti, assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, in telelavoro, intermittenti, part time computandoli per la quota di orario effettivamente svolto, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/99.

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