Revisori negli enti, addio lontano

Fonte: Italia Oggi

Ancora incertezza sui requisiti professionali che i dipendenti ministeriali dovranno avere per presiedere i collegi di revisione dei grandi enti locali (città metropolitane, province, capoluoghi e comuni con più di 60 mila abitanti). Prima bisognerà attendere il decreto attuativo (emanato di concerto da Viminale e Mef) che definirà i criteri per la designazione. E poi si dovrà aspettare il primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’emanazione del decreto. Insomma, la rivoluzione, che rischia di far perdere circa 250 posti ora occupati dagli iscritti agli albi dei revisori e dei dottori commercialisti (si veda ItaliaOggi del 12/10/2012), ci sarà ma avverrà gradatamente. Perché prima bisognerà sciogliere il nodo legato al curriculum. Con uno scarno comunicato pubblicato sul sito del dipartimento finanza locale, il ministero dell’interno si è limitato a richiamare l’attenzione sulla novità introdotta dal decreto salva-enti (dl n.174/2012) che «al fine di potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica» ha previsto che sia un dipendente del Mef o del ministero dell’interno, designato dal prefetto e scelto di concerto dai ministri dell’interno e dell’economia, a presiedere i collegi di revisione. Ma nessuna indicazione è arrivata su anzianità professionale, formazione e iscrizione all’albo dei revisori legali o dei dottori commercialisti. Il dipartimento si è limitato a ricordare che, sempre ai sensi del dl 174, i rappresentanti del Viminale e del Mef nei collegi di revisione dovranno essere «scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico». E che tali requisiti saranno definiti in un decreto di natura non regolamentare che sarà emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del dl 174. Solo allora si saprà se i dipendenti ministeriali potenzialmente affidatari di incarichi negli enti locali dovranno possedere gli stessi stringenti requisiti oggi richiesti alla generalità dei professionisti. In ogni caso, la novità si applicherà dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto.

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