Assistere i genitori costerà caro

Fonte: Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2013 avrà un costo anche la fruizione dei tre giorni di permesso mensile consentiti, per assistere i parenti disabili in situazione di gravità, previsti dall’articolo 33 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, se bisognosi di aiuto saranno i genitori del lavoratore pubblico.
É una delle modifiche alla legge 104 che sarebbero state inserite il condizionale è d’obbligo fino a quando non sarà depositato in Parlamento il testo firmato dal presidente del consiglio dei ministri) nel disegno di legge di Stabilità.
L’altra attiene alla indicazione delle commissioni mediche a cui affidare le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile. Delle due modifiche quella che avrà maggiore impatto sul personale della scuola è certamente quella relativa alla fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104.
Il comma 3 dell’articolo 7 del disegno di legge dispone infatti che, a partire dal 1° gennaio 2013 i permessi previsti dal predetto articolo 33 fruiti dai dipendenti pubblici, ivi compreso il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, dovranno essere retribuiti al 50 per cento anziché al 100 per cento come dispongono il comma 3-ter dell’articolo 2 del decreto legge 324/1993 e il comma 6 dell’articolo 15 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola 27 novembre 2007. Ai solo fini previdenziali tre giorni di permesso, da chiunque fruiti continueranno, invece, ad essere coperti da contribuzione figurativa. La penalizzazione non si applica, si legge sempre nel comma 3, se i tre giorni di permesso sono fruite direttamente dal personale disabile, dai genitori per assistere i figli o l’altro coniuge disabili in situazione di gravità.
I permessi indicati nell’articolo 33 in vigore sono: a) quelli cui hanno diritto i genitori di minore con handicap in situazione di gravità( due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino) in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa; b) quelli cui hanno diritto i lavoratori che assistono il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado handicappato in situazione di gravità( tre giorni mensili retribuiti coperti da contribuzione figurativa). Se il contenuto del predetto comma 3 dovesse essere integralmente recepito nella legge che dovrà essere approvata dal Parlamento entro la fine del 2012, la prevista riduzione dello stipendio giornaliero dovrebbe riguardare esclusivamente i permessi di cui alla precedente lettera b), fatta eccezione per quelli previsti dal predetto comma 3) essendo impensabile che possa riguardare anche quelli di cui alla lettera a). Per ognuno dei tre giorni di permesso eventualmente fruiti lo stipendio dovuto subirebbe una riduzione nella misura del 50 per cento di quello spettante al lordo. Al netto la riduzione potrebbe essere compresa, a seconda della qualifica ricoperta e della misura dello stipendio di anzianità in godimento, tra il 30 e il 40 per cento della retribuzione giornaliera netta.
La seconda modifica riguarda l’articolo 4 della legge 104. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale, unitamente alle funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile previste dall’articolo 19, comma 11 del decreto legge 98/2011, saranno affidate non più, come disponeva l’articolo 4, alle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 295/1990 (unità sanitarie locali) ma a quelle dell’Inps.

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