Permessi studio: spettano agli studenti universitari fuori corso?

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione si pronuncia sui diritti dello studente lavoratore e, in merito ai permessi studio, afferma che se lo studente è in ritardo con il sostenimento degli esami ed è perciò da qualificarsi come studente fuori corso, non può essergli riconosciuto il diritto ai permessi per ragioni di studio. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 18 settembre 2020, n. 19610.

Massima

Il riconoscimento del diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio non si estende ai lavoratori studenti cosiddetti fuori corso.

Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in conferma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio, anche oltre la durata prevista del relativo corso di studi.
La Corte di merito, invero, concordando con il giudice di primo grado, ha escluso che la previsione di cui all’art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 riconoscesse permessi studio retribuiti anche ai lavoratori studenti cd. “fuori corso”, e ha ritenuto che la concessione dei permessi fosse limitata al solo periodo di frequenza nell’ambito degli anni di durata legale del corso di studi. Secondo i giudici territoriali l’art. 28 del CCNL in esame si riferisce solo agli iscritti al corso legale di studi universitari, poiché opera riferimenti all’ultimo e al penultimo anno di corso, che non avrebbero concreto significato se non con riguardo a una fisiologica durata del corso di studi.
Tale interpretazione, ad avviso della Corte di appello, non solo è conforme alla lettera della norma, ma risulta anche la più razionale, non potendo il legislatore aver riconosciuto al lavoratore il diritto a permessi retribuiti per seguire le lezioni senza limiti, cioè al di fuori della durata legale del corso e a prescindere dal superamento o meno degli esami sostenuti per i corsi seguiti…

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