Performance – Nota di lettura alle modifiche al sistema di valutazione delle PA

E’ stata pubblicata la nota di lettura del Servizio bilancio del Senato avente ad oggetto “Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

L’Atto del Governo n. 391 reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all’articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con riferimento alla valutazione dei dipendenti pubblici.
La delega prevede in particolare:
– la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici,
– il riconoscimento del merito e di premialità;
– la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
– lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
– il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
– la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
– il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
– la previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

Larticolo 23, commi 2 e 3, della legge n. 124/2015, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, debbano riportare nella RT di accompagnamento tutti gli elementi dimostrativi circa la neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, stabilendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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