P.a., fattura elettronica per tutti

Da oggi l’obbligo si estende ai fornitori degli enti territoriali. Esclusi i lavoratori occasionali

Marcello Serra 31 Marzo 2015
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A partire da oggi (martedì 31 marzo 2015) tutti fornitori della pubblica amministrazione dovranno fatturare i corrispettivi pretesi, per prestazioni effettuate, mediante documento elettronico, in formato xml, che dovrà essere inoltrato per il tramite del Sistema di interscambio. Infatti l’originario termine previsto, dal dm 55/2013, per il 6 giugno 2015 è stato anticipato ad oggi, dall’articolo 25 del decreto legge 66/2014. Dovranno quindi procurarsi il codice univoco di identificazione della p.a. destinataria al quale inoltrare tramite il Sistema di interscambio, la fattura, nonché prestare attenzione alla necessità di indicare il Cig (Codice identificativo di gara) sul documento.

Della fatturazione elettronica nei rapporti con la p.a. se ne è occupato il comma 209 dell’art. 1 della Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che ha previsto l’ «obbligo» di fatturazione elettronica per coloro che hanno rapporti con la p.a. La regola vale, non solo per le imprese, ma anche per i professionisti e si riferisce, oltre che alla «fattura» in senso stretto, anche a documenti ad essa equipollenti ai sensi dell’art. 21, comma 1, del dpr n. 633/1972 (nota, conto, parcella e simili). Il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha reso operativo quanto stabilito dalla legge 244/2007 in merito all’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione in forma elettronica delle fatture nei rapporti con le p.a., ha previsto il calendario di attuazione, per cui le fatture elettroniche, sono già in uso dal 6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza.

Emissione della fattura elettronica. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna. Il rilascio, da parte del Sistema di interscambio, della ricevuta di consegna, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore, ovvero ricevuta dal cessionario o committente. Le regole tecniche prevedono che il Sistema di interscambio (Sdi), all’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda a inoltrarla al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima. In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo.

Per la trasmissione della fattura elettronica, tramite il Sdi, i fornitori della p.a. dovranno procurarsi il codice univoco della stessa, che, peraltro, avrebbe dovuto essere pubblicato sul relativo sito già dal 28 febbraio scorso e che molte amministrazioni hanno già provveduto a comunicare ai propri fornitori.

Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica. Le norme prevedono il divieto di pagamento della fattura cartacea emessa dopo il 30 marzo, tuttavia una volta entrato in vigore l’obbligo della trasmissione elettronica della fattura, se una pubblica amministrazione stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima della decorrenza dell’obbligo, l’amministrazione dovrà senz’altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento nel termine di tre mesi decorrenti da oggi. È invece da escludere la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di accettare fatture in forma cartacea emesse successivamente al 30 marzo.

Attenzione al cig. L’art. 25 del decreto legge 66/2014, oltre ad anticipare l’entrata in vigore della fattura elettronica emessa a carico degli enti residui, ha introdotto l’obbligo di indicazione del Cig (e del Cup quando esistente) sulla stessa. Nell’allegato 1, al citato decreto, troviamo, tuttavia, le cause di esclusione dal cig. La fattura elettronica senza Cig non sarà pagata, per cui oltre al codice univoco, i fornitori della p.a. dovranno preoccuparsi di ottenere, dalla stessa, il cig, ovvero la indicazione della causa di esclusione.

Esclusioni. I lavoratori occasionali, ovviamente, non essendo in possesso di partita Iva non dovranno emettere fattura elettronica, ma potranno continuare a emettere note debito cartacee. Anche con riferimento agli addebiti, ai sensi dell’art. 15 del dpr 633/72, per spese anticipate in nome e per conto del committente, riteniamo sia necessaria l’emissione di fattura elettronica, se queste spese vengono addebitate in fattura, unitamente all’onorario, viceversa se venissero addebitate separatamente, non ci sarebbe bisogno della fattura, bastando una semplice nota debito, che potrebbe continuare ad essere cartacea.

L’adempimento per i fornitori della p.a., pur richiedendo oneri aggiuntivi, offrirà la certezza di notifica e la velocizzazione del pagamento, dato che entro dieci giorni dal ricevimento, l’ente, dovrà annotarlo sul Registro unico delle fatture e farlo entrare nella graduatoria cronologica per il pagamento.

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