È comune nella giurisprudenza amministrativa l’affermazione della illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio adottato a seguito del rinvio a giudizio del dipendente senza alcuna autonoma valutazione della posizione del dipendente stesso e del pregiudizio che la permanenza in servizio di quest’ultimo poteva arrecare alla pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, non può considerarsi sufficiente il semplice richiamo al procedimento penale pendente ed alla gravità dei reati addebitati, senza aver riscontrato alcun concreto rapporto tra i profili salienti dei reati determinanti il rinvio a giudizio ed il nocumento temuto per il buon nome della pubblica amministrazione, in relazione alla personalità del dipendente, alle sue mansioni ed alla risonanza ambientale della condotta ascrittagli (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3549).
L’autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare
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