Le disposizioni legislative, e quelle contrattuali, prevedono che al
dipendente pubblico assolto nel
giudizio penale siano
rimborsate le eventuali
spese legali dallo stesso sostenute nei vari gradi di giudizio, e ciò al fine di rendere indenne il dipendente che in occasione delle sue prestazioni si veda inciso economicamente nel proprio legittimo diritto di difesa. In tale cornice legislativa e contrattuale il TAR per l’Emilia Romagna, con la
sentenza 22/06/2017 n.467 affronta il provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione che ha rifiutato il rimborso delle spese sostenute nonostante il dipendente pubblico (nel caso di specie appartenente all’Arma dei Carabinieri) fosse stato pienamente assolto dal Tribunale penale di prime cure e successivamente dalla Corte di Appello. Le motivazioni del diniego da parte dell’amministrazione risiedevano nel fatto che i fatti oggetto del contenzioso non erano connessi al servizio.
Il fatto
Negli atti del giudizio penale che aveva interessato il dipendente, si faceva riferimento ad una denuncia effettuata nei suoi confronti dal Comandante, suo superiore gerarchico, per insubordinazione con minaccia e di insubordinazione con ingiuria, occasionati da una conversazione telefonica tra i due sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri concernente un’attività d’indagine svoltasi nei giorni precedenti e, più in dettaglio, concernente la ricezione o meno di atti di Polizia Giudiziaria.
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