L’applicazione del CCNL Funzioni Locali: le indicazioni della Ragioneria dello Stato

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Il tetto al salario accessorio opera in modo distinto per i fondi del personale, per quello dei dirigenti e per il trattamento economico del segretario. I risparmi che si determinano nelle risorse per il lavoro straordinario devono essere inseriti nel fondo per il salario accessorio dell’anno successivo e devono essere inclusi nel suo tetto complessivo. Gli incrementi che le amministrazioni devono disporre delle indennità legate al trattamento economico fondamentale (turno, straordinario, compensi aggiuntivi per le giornate festive) non determinano incrementi del fondo per la contrattazione decentrata. Sono queste le indicazioni di carattere generale fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico” in risposta alle richieste di chiarimento dell’UPI. Con riferimento alla condizione specifica delle amministrazioni provinciali il parere chiarisce inoltre che esse devono togliere dai propri fondi quanto destinato al salario accessorio del personale per i centri per l’impiego trasferiti alle Regioni, che devono inserire nel proprio fondo l’aumento di 83,20 euro per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 disposto dal CCNL del 21 maggio 2018 e che gli aumenti contrattuali non incidono sul taglio della spesa per la dotazione organica che le province hanno dovuto effettuare in applicazione delle previsioni delle leggi n. 56/2014 e n. 190/2014.

Il tetto del fondo

In modo “prevalente” occorre giudicare che “a decorrere dal 2010 il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente” e di conseguenza “lo spostamento di risorse da una categoria di personale all’altra consentito grazie alla verifica a livello complessivo dei vincoli di contenimento previsti dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 si ritiene non praticabile. Vengono richiamate le circolari della stessa Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011 e 25/2012, nonché il parere 63898/2015. Per cui, viene giudicata in controtendenza e, dobbiamo inoltre aggiungere, non applicabile quanto sostenuto nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 27/2019, per la quale il calcolo del tetto del fondo deve “intendersi riferito al complesso del personale”.
Nel parere viene inoltre aggiunto che “non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un’altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi di salario accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto”. Queste indicazioni si applicano anche al tetto del salario accessorio dettato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 “in considerazione degli effetti distorsivi che si determinerebbero spostando risorse dall’una all’altra categoria di personale, con il solo vincolo del rispetto del limite finanziario imposto dalla norma, considerato nel suo complesso”.
Ed infine “per il segretario comunale o per gli incaricati di posizione organizzativa, il cui accessorio grava sul bilancio, eventuali risparmi costituiscono, al contrario, economie di bilancio che non possono essere riutilizzate”.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *