La qualificazione del mobbing secondo la giurisprudenza amministrativa ed il concetto di straining – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il presente articolo, dopo aver esaminato i principi posti dai giudici amministrativi per la corretta qualificazione del “mobbing”, al fine di un possibile risarcimento del danno subito dal dipendente pubblico, affronta un altro istituto medico-legale denominato “straining”, meno difficile da provare rispetto al “mobbing”, ma pur sempre oggetto di risarcimento del danno subito.
I giudici di Palazzo Spada, hanno recentemente confermato i principali fattori al fine di poter correttamente qualificare come “mobbing” le azioni in danno dei dipendenti della PA da cui ne potrebbe consegue il relativo risarcimento del danno subito. La fattispecie posta all’esame del Consesso amministrativo, nel caso di specie esaminato, riguardava la richiesta del risarcimento del danno professionale, economico, biologico ed esistenziale patito da un dipendente pubblico per effetto della condotta vessatoria dell’Amministrazione (mobbing). A fronte del diniego operato dai giudici amministrativi di prime cure, il dipendente ha posto appello, evidenziando una serie di comportamenti che avrebbero al lui causato una lesione permanente della sua integrità psico-fisica e configurerebbero in capo all’Amministrazione un cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.4509/2016, verifica in via preliminare i presupposti affinché la condotta dell’Amministrazione possa rientrare nei parametri del “mobbing” ai fini della configurazione di una possibile quantificazione del danno.

I PRESUPPOSTI DEL MOBBING
Precisano i giudici di Palazzo Spada come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo classificato il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, il quale si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica…

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