Nel complesso ecosistema del pubblico impiego, la gestione della banca delle ore rappresenta uno degli strumenti più preziosi, ma spesso sottoutilizzati per mancanza di chiarezza. Disciplinata dall’articolo 33 del CCNL 2019-2022 del 16 novembre 2022, questa misura si applica a tutto il personale del comparto che effettua lavoro straordinario regolarmente autorizzato, a tempo indeterminato e determinato, per consentire il recupero retribuito o in permessi compensativi delle ore di straordinario svolte.
Un Ente che istituisce la banca delle ore permette ai propri lavoratori di utilizzare le prestazioni di lavoro straordinario sia per ottenere i relativi compensi sia per avvalersi, sulla base di una propria autonoma valutazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, di recuperi compensativi.
Il funzionamento
Focus della procedura è l’istituzione di un conto individuale per ciascun lavoratore. Diversamente dal passato, il dipendente non è più costretto a scegliere esclusivamente la monetizzazione dello straordinario. Su richiesta esplicita, le ore prestate oltre l’orario ordinario, purché debitamente autorizzate, possono confluire in questo portafoglio virtuale, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
Un aspetto fondamentale riguarda la separazione tra quota oraria e maggiorazioni: mentre le ore vengono “accantonate” per un uso futuro, le maggiorazioni economiche previste per il lavoro straordinario devono essere comunque liquidate in busta paga il mese successivo alla prestazione. Questo garantisce al dipendente un immediato beneficio economico, pur mantenendo il diritto al recupero del tempo.
Finalità e limiti
Perché scegliere la Banca delle ore? Il legislatore contrattuale ha individuato tre macro-aree di utilizzo: formazione, necessità personali e bisogni familiari. Il lavoratore ha dunque la facoltà di richiedere i permessi compensativi per gestire imprevisti o per investire nel proprio aggiornamento professionale.
Tuttavia, anche la flessibilità incontra dei limiti. Le ore accantonate devono essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione. Inoltre, la fruizione non è automatica: l’Amministrazione deve concedere i riposi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. È un equilibrio delicato che richiede una programmazione condivisa tra ufficio e dipendente.
Una guida operativa a step
Per un corretto utilizzo, è essenziale:
1) Verifica dei limiti locali (contrattazione decentrata): Prima di richiedere l’accantonamento, è indispensabile consultare l’Accordo Integrativo del proprio Ente. È qui che viene definito il tetto massimo annuo di ore confluibili (es. 50 o 100 ore). Superato tale limite, le ore eccedenti verranno liquidate automaticamente come straordinario pagato;
2) Istanza di accantonamento: La confluenza nel conto individuale non è mai automatica. Il dipendente deve presentare richiesta formale per destinare le ore di straordinario, preventivamente autorizzate, alla Banca delle ore, anziché alla liquidazione totale. Le ore accantonate in banca delle ore possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione, esclusa la maggiorazione già pagata, o come permessi compensativi.
3) Monitoraggio mensile del cedolino: Ai sensi dell’art. 33, comma 5, l’Ente ha l’obbligo di trasparenza. Occorre verificare ogni mese in busta paga il riepilogo delle ore accumulate, utilizzate e residue. Questo controllo è essenziale per evitare la prescrizione del credito temporale;
4) Pianificazione del recupero entro i termini: Le ore devono essere fruite come permessi compensativi entro l’
anno successivo a quello di maturazione. Oltre tale scadenza, il diritto al riposo decade e l’Ente dovrà procedere alla monetizzazione forzosa.
5) Conciliazione con le esigenze di servizio: La richiesta di fruizione dei riposi deve essere inoltrata con congruo preavviso. Sebbene sia un diritto finalizzato al work-life balance, la sua concessione resta subordinata alla verifica della compatibilità con i carichi di lavoro e le esigenze tecniche e organizzative dell’ufficio.
6) Monitoraggio andamento Banca delle ore. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 comma 5, a livello di ente, previa informazioni semestrale ai soggetti sindacali, viene effettuato il monitoraggio dell’andamento della banca delle ore e del suo utilizzo, individuando eventualmente finalità e modalità aggiuntive per l’utilizzo dei riposi accantonati, sempre nel rispetto dello spirito della norma.
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