Inps: nuova disciplina in materia di prestazioni occasionali

L’Inps ha emanato la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, con cui fornisce istruzioni in merito all’applicazione della nuova disciplina in materia di prestazioni occasionali introdotta dall’art. 1, commi 342 e 343, della legge 197/2022.

Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica.
Ai sensi della normativa sopra citata, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Successivamente, l’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto la possibilità dell’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, delle prestazioni occasionali rese dagli steward (cfr. la circolare n. 95/2018) per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del decreto- legge n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 1 dell’articolo 54-bisdeldecreto-legge n. 50/2017 definisce le prestazioni di lavoro occasionali con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale.

Tale limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:

a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Limite retributivo

Viene introdotto un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori – è pari a 10.000 euro.
Ne deriva, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile.

Limite numerico

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

 

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