Il rimborso delle spese legali al dipendente. Il recente intervento dell’ARAN – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Con un recente orientamento applicativo (RAL 1859 del 01/08/2016) l’ARAN risponde alla domanda di un comune circa la legittimità del rimborso delle spese legali ad un dipendente comunale nel caso in cui questi decida di avvalersi della consulenza di due avvocati, in considerazione delle limitazioni imposte dal contratto il quale subordina il pagamento alla scelta di “un legale di comune gradimento”. L’ARAN si mostra possibilista precisando quanto segue:

  • tra le varie condizioni previste per l’applicazione della disciplina contrattuale vi è anche quella per cui il legale per la difesa del dipendente è individuato, in via preventiva, con il gradimento anche dell’ente (non importa se lo propone il dipendente; l’essenziale, per la corretta applicazione del CCNL, è che vi sia il gradimento dell’ente);
  • l’ente verificherà anche la possibilità di accogliere la richiesta del dipendente, sulla base di autonoma e completa valutazione discrezionale dei contenuti del procedimento di responsabilità civile o penale che sono alla base della richiesta di patrocinio legale, assumendo le conseguenti determinazioni in materia.

Il parere dell’ARAN sembra superare la condizione posta dalla normativa, in quanto dal contenuto letterale la norma precisa letteralmente “un legale”. Tuttavia, le condizioni poste a difesa di un imputato, in caso di procedimento penale, è rintracciabile nella disposizione di cui all’art. 96, comma 1, del c.p.p. il quale consente a questi di poter nominare non più di due difensori di fiducia, ammettendo la possibilità della nomina di due professionisti.

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