La Corte di Cassazione, con successive e recenti sentenze, precisa come sia fondamentale per il dirigente e/o il titolare di posizione organizzativa, che aspirino all’erogazione della retribuzione di risultato che l’amministrazione abbia provveduto a definire ex ante gli obiettivi da raggiungere e che tali obiettivi ex post possano essere considerati raggiunti mediante puntuale ricognizione e certificazione. In mancanza della predeterminazione di obiettivi, ovvero in caso di mancata valutazione del raggiungimento degli stessi, non esiste un diritto per il dirigente e/o posizione organizzativa di aspirare ad una retribuzione di risultato per il solo fatto di occupare una posizione di titolare di un ufficio e/o servizio. Su tali argomenti gli Ermellini si erano espressi da tempo (Cass. 12 ottobre 2011 n. 20976; Cass. 7 maggio 2013 n. 10559), in merito ai titolari di posizioni organizzative degli enti locali.
I presupposti per lerogazione della retribuzione di risultato
Leggi anche
Rischio condanna per l’Ente che non assegna gli obiettivi ai dirigenti
Ma non c’è alcun automatismo: i segretari, i dirigenti e le elevate qualificazioni devono comunque d…
26/03/26
Danno da perdita di chance: il TAR chiarisce come risarcire i dirigenti
Focus sulla sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I) del 9 febbraio 2026 n. 235
19/03/26
Limiti ai contratti dirigenziali, stop ai rinnovi seriali e indebiti
Gli incarichi dirigenziali a contratto non possono essere utilizzati per coprire stabilmente posti v…
06/03/26
Dai dirigenti di scuola al personale ferroviario: tutele in arrivo
Le due categorie protette si aggiungono a pubblici ufficiali, sanitari e arbitri. Previsti concorsi …
25/02/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento