La Corte di Cassazione, con successive e recenti sentenze, precisa come sia fondamentale per il dirigente e/o il titolare di posizione organizzativa, che aspirino all’erogazione della retribuzione di risultato che l’amministrazione abbia provveduto a definire ex ante gli obiettivi da raggiungere e che tali obiettivi ex post possano essere considerati raggiunti mediante puntuale ricognizione e certificazione. In mancanza della predeterminazione di obiettivi, ovvero in caso di mancata valutazione del raggiungimento degli stessi, non esiste un diritto per il dirigente e/o posizione organizzativa di aspirare ad una retribuzione di risultato per il solo fatto di occupare una posizione di titolare di un ufficio e/o servizio. Su tali argomenti gli Ermellini si erano espressi da tempo (Cass. 12 ottobre 2011 n. 20976; Cass. 7 maggio 2013 n. 10559), in merito ai titolari di posizioni organizzative degli enti locali.
I presupposti per lerogazione della retribuzione di risultato
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