Consorzi di nuova istituzione: limiti e possibilità di assunzione del personale

28 Agosto 2025
Modifica zoom
100%

La Corte dei conti, (Sez. controllo del Veneto), con la deliberazione del 29 luglio 2025, n. 136 chiarisce regole, capacità assunzionale e fabbisogno minimo per i nuovi enti consortili.

La costituzione di un consorzio tra Comuni, disciplinato dall’articolo 31 del TUEL, solleva questioni operative e giuridiche circa la gestione del personale. La Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto, con deliberazione n. 136/2025, ha chiarito modalità e limiti delle assunzioni per i consorzi di nuova istituzione, distinguendo tra trasferimenti da enti aderenti e nuove assunzioni dirette.

Capacità assunzionale e vincoli normativi

I Comuni partecipanti a un consorzio non possono cedere quote della propria capacità assunzionale, in quanto la norma di cessione riguarda esclusivamente le Unioni di comuni (articolo 32, comma 5, TUEL). Pertanto, il consorzio deve gestire autonomamente le proprie assunzioni in base alle entrate e al bilancio, salvo, in fase di prima istituzione, la possibilità cauta di assumere personale minimo e indispensabile.
La Corte sottolinea che il consorzio è un ente pubblico strumentale, soggetto al diritto pubblico e alla normativa del Dlgs 165/2001. Le sue attività si svolgono tramite atti amministrativi, comprendendo l’organizzazione degli organi statutari e l’esercizio delle funzioni pubblicistiche. La pianificazione del personale deve quindi rispettare vincoli di spesa ordinari, garantendo equilibrio tra fabbisogno operativo e risorse disponibili.

Nuove assunzioni: principi e limiti pratici


Il consorzio può assumere nuovo personale qualora i Comuni non dispongano di figure da trasferire o siano necessarie competenze aggiuntive. Le assunzioni dirette devono rispettare il tetto di spesa di personale e prevedere provvedimenti motivati, specialmente nei consorzi appena costituiti che non hanno precedenti impegni di spesa.
In caso di assunzioni di personale minimo e indispensabile, la Sezione veneta evidenzia che queste siano proporzionate al servizio da erogare, adottando misure organizzative per contenere la spesa. La normativa esclude deroghe generali, fatta eccezione per specifici casi, come gli assistenti sociali necessari ai LEPS. L’approccio deve essere prudente, garantendo funzionalità operativa e sostenibilità finanziaria, senza gravare sulle capacità assunzionali dei Comuni aderenti.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento