A darne notizia è il sito dei Consulenti del Lavoro che afferma, inoltre, che per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, anche in via non continuativa, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente prevedono che:
- il padre può usufruire del congedo entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
- la durata del congedo è aumentata a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa;
- al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2012;
- l’astensione per congedo può avvenire previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;
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