Il caso scrutinato dai giudici di legittimità nella recente
ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) n. 5677/2020 riguarda il ricorso di un docente al quale non era stata riconosciuta l’anzianità di servizio maturata in precedenti enti. In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato alla fattispecie norme (d.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57) riferibili ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per concorso, laddove nella specie andava applicato il d.P.R. n. 3 del 1957, art. 200, che preclude invece la possibilità del riconoscimento dell’assegno ad personam ma consente la conservazione dell’anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Specificatamente, la questione oggetto del giudizio in esame era se, nell’ipotesi di passaggio dalla scuola media ai ruoli di un Conservatorio in forza di pubblico concorso, fosse attribuibile solo la retribuzione di prima fascia nella nuova qualifica maggiorata, rispetto alla retribuzione precedente, del solo assegno ad personam, ai sensi del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 200 e l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, ovvero se, ai fini della corretta individuazione della fascia stipendiale di collocazione a seguito dell’atto di assunzione nel nuovo incarico in virtù di pubblico concorso, fosse riconoscibile per intero la pregressa anzianità quale “maturato economico nel ruolo di provenienza”.
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