Invero la questione disciplinare, nella fattispecie che occupa, fa solo da sfondo ad una problematica ben più complessa e pregna di implicazioni, ovverosia quella della condotta che la parte contrattuale (nel caso il lavoratore) deve serbare, in ossequio ai canoni di correttezza e buona fede che permeano il rapporto contrattuale, non solo nello specifico momento della prestazione lavorativa, ma anche nel proprio tempo non dedicato al lavoro.
Più precisamente, ci si domanda se il principio secondo cui il lavoratore, assente dal lavoro perché infermo, sia tenuto a serbare una condotta che non solo non ritardi ma che addirittura agevoli il recupero delle energie psico-fisiche del prestatore d’opera, possa estendersi anche all’ipotesi di causa, nella quale un dipendente con mansioni di bilanciatore aveva ottenuto di essere destinato a mansioni meno impegnative dal punto di vista fisico.
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