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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, con sentenza n. 2 del 2 marzo 2026, ha condannato un dipendente al risarcimento di oltre 20mila euro condannandolo per responsabilità erariale: nel corso del 2020, il dipendente aveva fruito di congedo parentale e di permessi retribuiti per l’assistenza a una figlia disabile svolgendo invece, in modo continuativo, un’attività commerciale di compravendita di autoveicoli. I giudici hanno qualificato il comportamento come abuso del diritto con dolo, escludendo qualsiasi riduzione del danno in applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 1/2026: i benefici solidaristici riconosciuti ai lavoratori pubblici devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità cui sono destinati, pena la piena responsabilità amministrativo-contabile.
Il caso: permessi retribuiti, ma per fare altro
Un dipendente aveva ottenuto il congedo parentale retribuito e, successivamente, i permessi straordinari per l’assistenza a una figlia minorenne con grave disabilità. Istituti previsti dagli articoli 32 e 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, pensati per garantire la presenza del genitore accanto ai propri familiari nei momenti di maggiore bisogno. Ciò nonostante, durante quei periodi di astensione dal lavoro, il lavoratore si è dedicato all’attività di compravendita di autoveicoli, nella sua qualità di amministratore unico di una società commerciale.
A scoprirlo è stata un’indagine investigativa privata commissionata dall’azienda presso cui il dipendente era impiegato, i cui esiti hanno dato avvio all’azione di responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, conclusasi con la sentenza n. 2 del 2 marzo 2026.
La decisione: abuso del diritto con dolo, nessuno sconto
La condotta del dipendente integra un abuso del diritto con dolo, poiché i benefici previsti dalla legge sono stati strumentalizzati per finalità personali del tutto estranee alla loro funzione solidaristica. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (inclusa la recente Sentenza della Cassazione (Sez. Lavoro), n. 2618/2025) la Corte ha ricordato che il congedo parentale e i permessi per disabili non possono essere utilizzati in chiave compensativa o per soddisfare interessi propri del lavoratore: devono porsi in relazione causale diretta con le esigenze di cura e assistenza per cui sono stati concessi.
PER APPROFONDIRE:
– Permessi 104 e congedi straordinari: guida agli istituti e novità sui controlli INPS.
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