Parere Aran sulla possibilità di fruire dei permessi legge 104/1992 per frazioni di ora

Con parere RAL_1622_Orientamenti Applicativi del 4 novembre 2013 l’ARAN risponde alla seguente domanda:

L’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 prevede che i permessi dell’art.33, comma 3, della legge n.104/1992 possono essere fruiti ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

E’ possibile fruire dei suddetti permessi anche per frazioni di ora?

Risposta:

La formulazione della norma  prevista dall’art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 in materia di permessi cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,  fa esclusivamente riferimento ad una fruizione “oraria” dei tre giorni di permesso mensile ivi previsti.

Non si ritiene, pertanto che la predetta norma possa  essere interpretata nel senso che il dipendente abbia facoltà di fruire dei permessi di cui alla L 104/1992 anche per frazioni di ora.

Del resto, non possono nutrirsi perplessità, in ordine alla utilità di permessi quantificati e fruiti a minuti, tenuto conto della specifica finalità attribuibile agli stessi permessi.

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