Le modifiche sulla costituzione del salario accessorio del Decreto Crescita sono immediatamente operative: le conseguenze

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il decreto legge n. 34/2019, noto come Decreto Crescita, è entrato in vigore il 1° maggio 2019, e dovrà essere convertito in legge entro il 30 giugno 2019. L’art. 33 comma 2 prevede all’ultimo periodo quanto segue “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 é adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la  contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,  prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. Tale ultimo periodo sta dividendo la dottrina sulla sua o meno immediata operatività.

Sulla non immediata operatività

Si sostiene che l’ultimo periodo dell’art.33 (sia al comma 1 per le Regioni che al comma 2 per i Comuni), sia inscindibilmente collegato con il primo periodo secondo cui “A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma … ”, decreto questo che si trova al successivo periodo, del medesimo comma come sopra anticipato, il quale indica che “Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi al valore medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore  soglia”.

Se l’articolo è unico ed il comma è unico ciò significa che solo una volta conosciuti i parametri del decreto sarà possibile modificare il calcolo del fondo delle risorse decentrate.

Sulla immediata operatività

A differenza dei periodi iniziali dei commi 1 e 2 dell’art. 33, l’ultimo periodo non effettua alcun collegamento con il decreto, anzi ne anticipa sin da subito le conseguenze sul salario accessorio, modificandone il calcolo, attraverso non più un valore fisso ed immutabile dato dal valore del fondo costituito nell’anno 2016 (che con gli Enti con dirigenza includeva anche le posizioni organizzative e le alte professionalità) da non superare, ma innova con il nuovo riferimento al valore flessibile della consistenza del personale rispetto a quella del 31/12/2018 con possibilità di aumento o diminuzione in funzione del personale presente a partire dall’anno 2019. Supponiamo ora che il decreto venga approvato alla fine dell’anno 2019, per poter rendere operative le nuove disposizioni sulle assunzioni del personale, e che l’ente abbia quindi approvato il fondo secondo le vecchie regole e ne abbia contrattato l’utilizzazione anche in presenza di una diminuzione del personale. Restando sempre all’interno delle ipotesi di un fondo identico a quello dell’anno 2016, supponendo di avere risorse fisse per 100 senza risorse variabili, con un accordo decentrato che abbia previsto l’utilizzazione della parte fissa restante per progressioni orizzontali che erano prima pari a 90 con utilizzazione della restante somma di 10 per progressioni. Ad approvazione del decreto l’ente si ritroverebbe con una diminuzione del fondo per minor personale presente con una eccedenza di parte distribuita che andrebbe recuperata. Questa ipotesi semplicistica potrebbe essere estesa a tutte le utilizzazioni contrattate con un fondo incapiente (specifiche responsabilità, produttività ecc.). In questo caso si aprirebbe un contenzioso con il responsabile della costituzione del fondo che abbia omesso di ricondurre il fondo secondo le nuove regole, con difficile quadratura dei conti ex post.

Per tali considerazioni si ritiene, pertanto, che il fondo debba essere adeguato in via immediata, pur potendo aspettare eventualmente la conversione in legge per poter essere più sicuri.

A prescindere dall’esempio fatto, al solo fine di evitare comportamenti difficilmente rimediabili ex post, preme qui evidenziare come l’ultimo periodo non faccia alcun riferimento al decreto, né vi è un rimando al primo periodo, anzi fissa il personale presente ed il salario pro-capite ad una data antecedente al 01/01/2019, proprio con l’intento di adeguare il fondo già a partire dall’anno 2019.

D’altra parte, anche per equità nella distribuzione dei fondi, sarebbe opportuno in presenza di una riduzione del personale nell’anno 2019 che il fondo da distribuire fosse riproporzionato per evitare di recuperare il salario eccedente sul fondo degli anni successivi con personale non necessariamente identico a quello che abbia ricevuto maggiori importi, in quanto non decurtati per l’attesa di un decreto non richiamato dalla norma sull’adeguamento dei fondi. Stesso discorso vale in caso di aumento del personale per eventuali risorse non distribuite.

La risposta ai dubbi sul calcolo del nuovo fondo

Chiarita l’immediata operatività del fondo, a meno di sorprese in sede di conversione in legge (ma sino ad oggi non risultano proposte di emendamenti all’articolo 33 ultimo periodo), è possibile passare alla risoluzione di alcuni dubbi posti sempre dalla dottrina, rispondendo alle seguenti domande:

  • Come verificare il numero dei dipendenti? Le disposizioni introdotte dal Decreto Crescita non sono diverse dalla riduzione proporzionale prevista dal 2010 al 2014 dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.
  • Quale metodo utilizzare? Le soluzioni sulla riduzione proporzionale rispetto al personale in servizio è stata fornita dal MEF con il calcolo della semisomma (media del personale in servizio al 01/01 e al 31/12) essenzialmente elaborata ai fini della semplificazione dei calcoli, oppure per i comuni di piccole dimensioni la regola del pro rata indicata dalla giurisprudenza contabile;
  • Come gestire il nuovo limite sapendo che solo a fine anno sapremo quanti dipendenti avremo davvero assunto? Anche in questa occasione il MEF ha indicato nei vari conti annuali le possibili soluzioni, partendo dalla certezza delle cessazioni inserite in bilancio per la relativa programmazione (si ricorda come il decreto sul reddito di cittadinanza abbia permesso le assunzioni anche a fonte delle cessazioni avvenute nell’anno), modificando successivamente il fondo per la sua reale consistenza, chiarendo nelle proprie circolari “salvo verifica finale dell’effettivo andamento”;
  • Che voci conteggiare? Il d.l. 34/2019 non modifica la base di calcolo di riferimento che resta in ogni caso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dove sia il MEF che le Corti dei conti hanno indicato quali voci escludere o includere. Non potrà che essere utilizzata la stessa metodologia sulla consistenza del fondo, escludendo sia le voci fisse riferite ai rinnovi contrattuali (vedi decreto semplificazioni sui differenziali PEO e gli 83,20 euro procapite a partire dall’anno 2019), sia le voci variabili (compensi avvocatura, incentivi tributari qualora rispettati i termini per l’approvazione dei documenti contabili, incentivi tecnici ecc.);
  • Un calcolo unico o diversificato tra fondo e posizioni organizzative? Il fondo dell’anno 2018, cui fa riferimento la normativa, è anche per gli enti con dirigenza ormai calcolato al netto delle posizioni organizzative, pertanto una riduzione del fondo non potrà che avere ripercussioni nello stessa percentuale sulla retribuzioni delle posizioni organizzative, in considerazione dei cosi detti “vasi comunicanti” voluti dal nuovo contratto delle funzioni locali. Se questo non fosse vero, ossia una riduzione del fondo in assenza di una correlata riduzione del valore delle posizioni organizzative, sarebbe obbligatoria una contrattazione con le parti sindacali in quanto il fondo sarebbe decurtato di un importo più elevato, essendo il salario accessorio calcolato nella somma delle due componenti del fondo e delle posizioni organizzative;
  • Posso aumentare il limite, come dice la norma, senza stanziare poi le somme nel fondo? In modo non diverso dalla diminuzione del fondo si opererà in caso di aumento del personale, ossia con le necessarie variazioni di bilancio per adeguare il fondo, essendo atto dovuto da parte dell’ente per espressa previsione di legge.

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