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Le modifiche sulla costituzione del salario accessorio del Decreto Crescita sono immediatamente operative: le conseguenze
L’ultimo periodo dell’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019 sta dividendo la dottrina sulla sua (o meno) immediata operatività. Tutti i chiarimenti del nostro esperto

Il decreto legge n. 34/2019, noto come Decreto Crescita, è entrato in vigore il 1° maggio 2019, e dovrà essere convertito in legge entro il 30 giugno 2019. L’art. 33 comma 2 prevede all’ultimo periodo quanto segue “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 é adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la  contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,  prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. Tale ultimo periodo sta dividendo la dottrina sulla sua o meno immediata operatività.

Sulla non immediata operatività

Si sostiene che l’ultimo periodo dell’art.33 (sia al comma 1 per le Regioni che al comma 2 per i Comuni), sia inscindibilmente collegato con il primo periodo secondo cui “A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma … ”, decreto questo che si trova al successivo periodo, del medesimo comma come sopra anticipato, il quale indica che “Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi al valore medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore  soglia”.

Se l’articolo è unico ed il comma è unico ciò significa che solo una volta conosciuti i parametri del decreto sarà possibile modificare il calcolo del fondo delle risorse decentrate.

Sulla immediata operatività

A differenza dei periodi iniziali dei commi 1 e 2 dell’art. 33, l’ultimo periodo non effettua alcun collegamento con il decreto, anzi ne anticipa sin da subito le conseguenze sul salario accessorio, modificandone il calcolo, attraverso non più un valore fisso ed immutabile dato dal valore del fondo costituito nell’anno 2016 (che con gli Enti con dirigenza includeva anche le posizioni organizzative e le alte professionalità) da non superare, ma innova con il nuovo riferimento al valore flessibile della consistenza del personale rispetto a quella del 31/12/2018 con possibilità di aumento o diminuzione in funzione del personale presente a partire dall’anno 2019. Supponiamo ora che il decreto venga approvato alla fine dell’anno 2019, per poter rendere operative le nuove disposizioni sulle assunzioni del personale, e che l’ente abbia quindi approvato il fondo secondo le vecchie regole e ne abbia contrattato l’utilizzazione anche in presenza di una diminuzione del personale. Restando sempre all’interno delle ipotesi di un fondo identico a quello dell’anno 2016, supponendo di avere risorse fisse per 100 senza risorse variabili, con un accordo decentrato che abbia previsto l’utilizzazione della parte fissa restante per progressioni orizzontali che erano prima pari a 90 con utilizzazione della restante somma di 10 per progressioni. Ad approvazione del decreto l’ente si ritroverebbe con una diminuzione del fondo per minor personale presente con una eccedenza di parte distribuita che andrebbe recuperata. Questa ipotesi semplicistica potrebbe essere estesa a tutte le utilizzazioni contrattate con un fondo incapiente (specifiche responsabilità, produttività ecc.). In questo caso si aprirebbe un contenzioso con il responsabile della costituzione del fondo che abbia omesso di ricondurre il fondo secondo le nuove regole, con difficile quadratura dei conti ex post.

Per tali considerazioni si ritiene, pertanto, che il fondo debba essere adeguato in via immediata, pur potendo aspettare eventualmente la conversione in legge per poter essere più sicuri.

A prescindere dall’esempio fatto, al solo fine di evitare comportamenti difficilmente rimediabili ex post, preme qui evidenziare come l’ultimo periodo non faccia alcun riferimento al decreto, né vi è un rimando al primo periodo, anzi fissa il personale presente ed il salario pro-capite ad una data antecedente al 01/01/2019, proprio con l’intento di adeguare il fondo già a partire dall’anno 2019.

D’altra parte, anche per equità nella distribuzione dei fondi, sarebbe opportuno in presenza di una riduzione del personale nell’anno 2019 che il fondo da distribuire fosse riproporzionato per evitare di recuperare il salario eccedente sul fondo degli anni successivi con personale non necessariamente identico a quello che abbia ricevuto maggiori importi, in quanto non decurtati per l’attesa di un decreto non richiamato dalla norma sull’adeguamento dei fondi. Stesso discorso vale in caso di aumento del personale per eventuali risorse non distribuite.

La risposta ai dubbi sul calcolo del nuovo fondo

Chiarita l’immediata operatività del fondo, a meno di sorprese in sede di conversione in legge (ma sino ad oggi non risultano proposte di emendamenti all’articolo 33 ultimo periodo), è possibile passare alla risoluzione di alcuni dubbi posti sempre dalla dottrina, rispondendo alle seguenti domande:


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