Il principio del collegio perfetto nelle commissioni di concorso

Consiglio di Stato sez. IV 13/4/2016 n. 1446

E’ illegittimo l’operato di una commissione di concorso nel caso in cui risulti che un certo numero di candidati è stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario, cui è seguita l’assegnazione di un punteggio di grave insufficienza nel migliore dei casi all’esito di una sorta di “relazione” sintetica svolta dal commissario delegato all’organo collegiale, … vai al testo della sentenza massimata

In particolare “è evidente che la ricostruzione alternativa suggerita dalle parti appellanti in via principale si basa su presupposti del tutto evanescenti, ipotetici o congetturali – come quando si assume che la fase preliminare di cui sub a) si sarebbe “presumibilmente (sic) protratta per svariate sedute”, senza però che le risultanze dei verbali autorizzino alcuna conclusione sul punto -, e pertanto non sono idonee a smentire quella che è la lettura più ragionevole ricavabile dai (pochi) dati certi emergenti dalla documentazione in atti: e, cioè, che un consistente numero di candidati è stato giudicato non idoneo sulla base della lettura di uno solo o di entrambi gli elaborati fatta da un singolo commissario, cui è seguita l’assegnazione di un punteggio di grave insufficienza nel migliore dei casi all’esito di una sorta di “relazione” sintetica svolta dal commissario delegato all’organo collegiale, nel peggiore avendo la Commissione recepito acriticamente le conclusioni del singolo suo componente”.

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